| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per "pubblicità comparativa" qualsiasi
pubblicità che individui in modo esplicito o implicito, a
scopo di raffronto, un soggetto diverso dall'operatore
pubblicitario che eserciti un'attività commerciale,
industriale, artigianale o professionale ovvero i beni o i
servizi offerti da tale soggetto;
b) per "operatore pubblicitario" il committente del
messaggio pubblicitario ed il suo autore nonché, nel caso in
cui non sia possibile l'identificazione di costoro, il
proprietario del mezzo con cui il messaggio pubblicitario è
diffuso.
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