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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4504
DDL0359-0005
Progetto di legge Camera n. 359 - testo presentato - (DDL12-359)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.5 (che inizia a pag.4 dello stampato)
...C359. TESTIPDL
...C359.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC359 ZZ12 ZZPD ZZPR
            (Limiti della pubblicità comparativa).
      1.  La pubblicità comparativa è consentita se confronta
  obiettivamente, e in conformità con i princìpi di correttezza
  e buona fede, le circostanze o le caratteristiche essenziali,
  pertinenti e verificabili di beni o di servizi dello stesso
  tipo o destinati a soddisfare le medesime esigenze e a
  condizione che:
 
                               Pag. 5
 
        a)  non generi rischi di confusione sul mercato, in
  particolare per i consumatori;
        b)  non causi ingiustificato discredito o
  denigrazione di operatori economici, marchi, ditte, beni,
  servizi o attività di operatori economici;
        c)  non tragga indebitamente profitto dalla
  notorietà di marchi o ditte o arrechi loro ingiustificato
  pregiudizio;
        d)  non avvenga con un prodotto non ancora
  commercializzato;
        e)  non si basi su opinioni o apprezzamenti
  individuali o collettivi.
    2.  La menzione o la riproduzione nella pubblicità dei
  risultati delle prove comparative di beni o di servizi,
  effettuate da terzi, è consentita se è tale da non consentire,
  in maniera esplicita o implicita, interpretazioni diverse o
  distorsive rispetto agli esiti complessivi della prova
  comparativa riprodotta integralmente.
    3.  L'operatore pubblicitario assume la responsabilità della
  prova comparativa come se questa fosse stata eseguita da lui
  stesso o sotto la sua direzione.
    4.  Chi intende avvalersi dei risultati delle analisi,
  svolte da laboratori pubblici o privati, ha l'obbligo di
  comunicarlo preventivamente all'Autorità garante della
  concorrenza e del mercato, menzionando il laboratorio in cui
  le stesse sono state effettuate.  L'Autorità, entro trenta
  giorni dalla comunicazione, può verificare il possesso da
  parte del laboratorio di mezzi adeguati per il compimento
  delle analisi e l'assenza di connessioni dirette o indirette
  con gli operatori economici committenti e può incaricare uno o
  più laboratori pubblici o privati di ripetere la prova.
 
DATA=940426 FASCID=DDL12-359 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0359 TOTPAG=0008 TOTDOC=0007 NDOC=0005 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0004 RIGINIZ=023 PAGFIN=0005 RIGFIN=032 UPAG=NO PAGEIN=4 PAGEFIN=5 SORTRES= SORTDDL=035900 00 FASCIDC=12DDL0359 SORTNAV=0035900 000 00000 ZZDDLC359 NDOC0005 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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