| (Limiti della pubblicità comparativa).
1. La pubblicità comparativa è consentita se confronta
obiettivamente, e in conformità con i princìpi di correttezza
e buona fede, le circostanze o le caratteristiche essenziali,
pertinenti e verificabili di beni o di servizi dello stesso
tipo o destinati a soddisfare le medesime esigenze e a
condizione che:
Pag. 5
a) non generi rischi di confusione sul mercato, in
particolare per i consumatori;
b) non causi ingiustificato discredito o
denigrazione di operatori economici, marchi, ditte, beni,
servizi o attività di operatori economici;
c) non tragga indebitamente profitto dalla
notorietà di marchi o ditte o arrechi loro ingiustificato
pregiudizio;
d) non avvenga con un prodotto non ancora
commercializzato;
e) non si basi su opinioni o apprezzamenti
individuali o collettivi.
2. La menzione o la riproduzione nella pubblicità dei
risultati delle prove comparative di beni o di servizi,
effettuate da terzi, è consentita se è tale da non consentire,
in maniera esplicita o implicita, interpretazioni diverse o
distorsive rispetto agli esiti complessivi della prova
comparativa riprodotta integralmente.
3. L'operatore pubblicitario assume la responsabilità della
prova comparativa come se questa fosse stata eseguita da lui
stesso o sotto la sua direzione.
4. Chi intende avvalersi dei risultati delle analisi,
svolte da laboratori pubblici o privati, ha l'obbligo di
comunicarlo preventivamente all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, menzionando il laboratorio in cui
le stesse sono state effettuate. L'Autorità, entro trenta
giorni dalla comunicazione, può verificare il possesso da
parte del laboratorio di mezzi adeguati per il compimento
delle analisi e l'assenza di connessioni dirette o indirette
con gli operatori economici committenti e può incaricare uno o
più laboratori pubblici o privati di ripetere la prova.
| |