| (Tutela amministrativa e giurisdizionale).
1. I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed
organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica
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amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri
compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del
mercato di disporre la cessazione degli atti di pubblicità
comparativa che eccedano i limiti di cui all'articolo 3 e la
eliminazione degli effetti prodotti. L'Autorità può
intervenire anche d'ufficio e può effettuare forme di
controllo a campione. Sui risultati di tali controlli
riferisce nella relazione di cui all'articolo 23 della legge
10 ottobre 1990, n. 287.
2. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può
disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria
della pubblicità comparativa che ecceda i limiti di cui
all'articolo 3, in caso di particolare urgenza. In ogni caso,
comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore
pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può
richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il
messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad
identificarlo.
3. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato
dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove
sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
pubblicità stessa se, tenuto conto dei diritti o interessi
legittimi dell'operatore della pubblicità e di qualsiasi altra
parte nella procedura, le circostanze del caso specifico lo
giustificano.
L'Autorità verifica che la prova sia effettuata in
laboratori che non abbiano legami di qualsivoglia natura con
l'operatore economico committente e può incaricare uno o più
laboratori pubblici o privati di ripetere la prova.
4. Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere
diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per
via radiofonica o televisiva, l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato prima di provvedere, richiede il
parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
5. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato
provvede con effetto definitivo e con decisione motivata. Se
ritiene che la pubblicità ecceda i limiti di cui
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all'articolo 3 accoglie il ricorso vietando la pubblicità non
ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di
quella già iniziata, anche in assenza di prove in merito al
danno effettivamente causato, oppure in merito
all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'operatore
pubblicitario. Con il provvedimento di accoglimento della
richiesta di cui al comma 1 l'Autorità dispone la
pubblicazione del provvedimento medesimo, con diffusione pari
a quella della pubblicità oggetto dello stesso provvedimento,
anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita
dichiarazione di rettifica in modo da impedire che la
pubblicità comparativa eccedente i limiti di cui all'articolo
3 continui a produrre effetti.
6. La procedura istruttoria di cui all'articolo 2 è
stabilita con regolamento da emanare, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
cognizione degli atti e la verbalizzazione.
7. L'operatore pubblicitario che non ottempera ai
provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione
degli effetti adottati con la decisione che definisce il
ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
fino a lire cinquanta milioni.
8. Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio
pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al
comma 3 può essere irrogata dall'Autorità garante per la
concorrenza e il mercato una sanzione amministrativa da due a
cinque milioni di lire.
9. I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato
rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo.
10. Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento
amministrativo, preordinato anche alla verifica della sua
conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, la tutela
dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e
organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con il
ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
provvedimento.
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11. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice
ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma
dell'articolo 2598 del codice civile.
12. Tutti gli atti e i documenti in possesso dell'Autorità
garante della concorenza e del mercato sono pubblici.
L'accesso ad essi è consentito nelle forme previste al capo V
della legge 7 agosto 1990, n. 241.
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