Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4505
DDL0359-0006
Progetto di legge Camera n. 359 - testo presentato - (DDL12-359)
(suddiviso in 7 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C359. TESTIPDL
...C359.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 4.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC359 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Tutela amministrativa e giurisdizionale).
      1.  I concorrenti, i consumatori, le loro associazioni ed
  organizzazioni, il Ministro dell'industria, del commercio e
  dell'artigianato, nonché ogni altra pubblica
 
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  amministrazione che ne abbia interesse in relazione ai propri
  compiti istituzionali, anche su denuncia del pubblico, possono
  richiedere all'Autorità garante della concorrenza e del
  mercato di disporre la cessazione degli atti di pubblicità
  comparativa che eccedano i limiti di cui all'articolo 3 e la
  eliminazione degli effetti prodotti.  L'Autorità può
  intervenire anche d'ufficio e può effettuare forme di
  controllo a campione.  Sui risultati di tali controlli
  riferisce nella relazione di cui all'articolo 23 della legge
  10 ottobre 1990, n. 287.
    2.  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato può
  disporre con provvedimento motivato la sospensione provvisoria
  della pubblicità comparativa che ecceda i limiti di cui
  all'articolo 3, in caso di particolare urgenza.  In ogni caso,
  comunica l'apertura dell'istruttoria all'operatore
  pubblicitario e, se il committente non è conosciuto, può
  richiedere al proprietario del mezzo che ha diffuso il
  messaggio pubblicitario ogni informazione idonea ad
  identificarlo.
    3.  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato
  dispone che l'operatore pubblicitario fornisca prove
  sull'esattezza materiale dei dati di fatto contenuti nella
  pubblicità stessa se, tenuto conto dei diritti o interessi
  legittimi dell'operatore della pubblicità e di qualsiasi altra
  parte nella procedura, le circostanze del caso specifico lo
  giustificano.
    L'Autorità verifica che la prova sia effettuata in
  laboratori che non abbiano legami di qualsivoglia natura con
  l'operatore economico committente e può incaricare uno o più
  laboratori pubblici o privati di ripetere la prova.
    4.  Quando il messaggio pubblicitario è stato o deve essere
  diffuso attraverso la stampa periodica o quotidiana ovvero per
  via radiofonica o televisiva, l'Autorità garante della
  concorrenza e del mercato prima di provvedere, richiede il
  parere del Garante per la radiodiffusione e l'editoria.
    5.  L'Autorità garante della concorrenza e del mercato
  provvede con effetto definitivo e con decisione motivata.  Se
  ritiene che la pubblicità ecceda i limiti di cui
 
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  all'articolo 3 accoglie il ricorso vietando la pubblicità non
  ancora portata a conoscenza del pubblico o la continuazione di
  quella già iniziata, anche in assenza di prove in merito al
  danno effettivamente causato, oppure in merito
  all'intenzionalità o alla negligenza da parte dell'operatore
  pubblicitario.  Con il provvedimento di accoglimento della
  richiesta di cui al comma 1 l'Autorità dispone la
  pubblicazione del provvedimento medesimo, con diffusione pari
  a quella della pubblicità oggetto dello stesso provvedimento,
  anche per estratto, nonché, eventualmente, di un'apposita
  dichiarazione di rettifica in modo da impedire che la
  pubblicità comparativa eccedente i limiti di cui all'articolo
  3 continui a produrre effetti.
    6.  La procedura istruttoria di cui all'articolo 2 è
  stabilita con regolamento da emanare, entro novanta giorni
  dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi
  dell'articolo 17, primo comma, della legge 23 agosto 1988, n.
  400, in modo da garantire il contraddittorio, la piena
  cognizione degli atti e la verbalizzazione.
    7.  L'operatore pubblicitario che non ottempera ai
  provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione
  degli effetti adottati con la decisione che definisce il
  ricorso è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda
  fino a lire cinquanta milioni.
    8.  Al proprietario del mezzo di diffusione del messaggio
  pubblicitario che omette di fornire le informazioni di cui al
  comma 3 può essere irrogata dall'Autorità garante per la
  concorrenza e il mercato una sanzione amministrativa da due a
  cinque milioni di lire.
    9.  I ricorsi avverso le decisioni definitive adottate
  dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato
  rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice
  amministrativo.
    10.  Ove la pubblicità sia stata assentita con provvedimento
  amministrativo, preordinato anche alla verifica della sua
  conformità alle disposizioni di cui all'articolo 3, la tutela
  dei concorrenti, dei consumatori e delle loro associazioni e
  organizzazioni è esperibile solo in via giurisdizionale con il
  ricorso al giudice amministrativo avverso il predetto
  provvedimento.
 
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    11.  E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice
  ordinario, in materia di atti di concorrenza sleale, a norma
  dell'articolo 2598 del codice civile.
    12.  Tutti gli atti e i documenti in possesso dell'Autorità
  garante della concorenza e del mercato sono pubblici.
  L'accesso ad essi è consentito nelle forme previste al capo V
  della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
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