| (Autodisciplina).
1. Le parti interessate possono richiedere che sia
inibita la continuazione degli atti di pubblicità comparativa
che eccede i limiti di cui all'articolo 3 ricorrendo ad
organismi volontari e autonomi di autodisciplina.
2. Iniziata la procedura davanti all'organismo di
autodisciplina, le parti possono convenire di astenersi
dall'adire l'Autorità garante per la concorrenza e il mercato
sino alla pronuncia definitiva.
3. Nel caso in cui il ricorso all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato sia stato già proposto o venga
proposto successivamente da altro soggetto legittimato, ogni
interessato può richiedere all'Autorità la sospensione del
procedimento in attesa della pronuncia dell'organismo di
autodisciplina. L'Autorità, valutate tutte le circostanze, può
disporre la sospensione del procedimento per un periodo non
superiore a trenta giorni.
4. Le imprese possono chiedere agli organismi di
autodisciplina un parere preventivo sulla esattezza e la
correttezza della propria pubblicità. Tale parere può essere
menzionato nella pubblicità e non è vincolante per l'Autorità
garante della concorrenza e del mercato.
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