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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


451
DDL0027-0006
Progetto di legge Camera n. 27 - testo presentato - (DDL12-27)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.6 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C27. TESTIPDL
...C27.
...Decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro
Articolo 1.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC27 ZZ12 ZZDL ZZPR
                 (Lavori socialmente utili).
        1.  Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1
  del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con esclusione
  di quelle che abbiano personale eccedente rispetto ai
  programmi dei lavori socialmente utili, nonché le società a
  prevalente partecipazione pubblica e gli altri soggetti
  individuati con decreto del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale possono promuovere, nell'ambito delle loro
  attribuzioni e disponibilità di cui al comma 7, progetti
  socialmente utili per il raggiungimento di obiettivi di
  carattere straordinario o temporaneamente non perseguibili con
  il proprio personale, mediante l'utilizzazione dei soggetti di
  cui all'articolo 25, comma 5, della legge 23 luglio 1991, n.
  223, nonché dei lavoratori sospesi con diritto al trattamento
  straordinario di integrazione salariale.  Gli enti locali che
  hanno dichiarato lo stato di dissesto finanziario ai sensi
  dell'articolo 25 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66,
  convertito, con modificazioni,
 
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  dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, e dell'articolo 21 del
  decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, possono
  utilizzare i soggetti indicati nel presente comma, a
  condizione che dispongano delle risorse necessarie a
  finanziare il 20 per cento della spesa prevista.  L'articolo 1,
  comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
  con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, trova
  applicazione anche per le finalità di cui al presente
  articolo.  Anche le amministrazioni pubbliche interessate
  possono avvalersi del supporto tecnico-professionale
  dell'agenzia per l'impiego e predisporre i progetti per
  l'utilizzo dei lavoratori nelle attività di cui al presente
  comma.
      2.  L'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori di
  progetti socialmente utili avviene a cura delle sezioni
  circoscrizionali per l'impiego, d'intesa con gli enti e le
  amministrazioni interessate, sulla base dei criteri dettati
  dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.
  L'utilizzazione dei lavoratori non determina l'instaurazione
  di un rapporto di lavoro, non implica la perdita del
  trattamento straordinario di integrazione salariale o
  dell'indennità di mobilità e non comporta la cancellazione
  dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.  I
  progetti, che possono prevedere specifici periodi di
  formazione, devono indicare idonee forme assicurative a carico
  del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie
  professionali connessi allo svolgimento dell'attività
  lavorativa, nonché per la responsabilità civile verso
  terzi.
      3.  I lavoratori in cassa integrazione o che fruiscono
  dell'indennità di mobilità possono essere utilizzati
  esclusivamente per periodi non superiori a quelli di godimento
  del relativo trattamento.  Ai lavoratori medesimi compete un
  importo integrativo di detti trattamenti, solo per le giornate
  di effettiva esecuzione delle prestazioni.  Tale importo non
  può essere inferiore al dieci per cento del trattamento
  previdenziale in godimento.  L'ingiustificato rifiuto
  dell'assegnazione ai sensi del comma 2 comporta la perdita del
  trattamento di integrazione salariale o di mobilità per il
  periodo corrispondente alla prevista durata dell'assegnazione
  stessa.  Tale perdita è disposta dall'ufficio provinciale del
  lavoro e della massima occupazione, su segnalazione della
  sezione circoscrizionale per l'impiego.  Avverso il
  provvedimento è ammesso ricorso entro trenta giorni
  all'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione,
  che decide con provvedimento definitivo entro venti giorni.
      4.  I soggetti di cui al comma 1 che non fruiscono di
  alcun trattamento previdenziale possono essere impegnati
  nell'ambito del progetto per non più di dodici mesi e per un
  massimo di ottanta ore mensili, per ognuna delle quali spetta
  un'indennità di lire 7.500.
      5.  I progetti sono redatti secondo i criteri stabiliti
  dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
  concerto con il Ministro per la funzione pubblica, entro
  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
  conversione del presente decreto, riguardanti anche il
  carattere della straordinarietà previsto dal comma 1.  I
  progetti, corredati dai provvedimenti di approvazione
  validamente assunti dalle amministrazioni pubbliche
  competenti, sono presentati al Ministero del lavoro e della
  previdenza sociale, se ad ambito nazionale o
 
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  interregionale, e all'ufficio provinciale del lavoro e della
  massima occupazione e all'agenzia per l'impiego competente per
  territorio, se ad ambito locale.  I progetti dovranno di norma
  essere prediposti e svolti separatamente per i soggetti di cui
  al comma 4 e per i restanti soggetti di cui al comma 1.
      6.  I progetti ad ambito nazionale o interregionale entro
  sessanta giorni sono sottoposti, previo parere del nucleo di
  valutazione di cui al comma 8, all'approvazione da parte della
  commissione centrale per l'impiego.  La medesima commissione è
  tenuta a provvedere, anche attraverso apposita
  sottocommissione, entro trenta giorni, decorsi i quali i
  progetti stessi sono rimessi ad un dirigente generale che
  decide sulla base del parere del nucleo di valutazione.
  L'agenzia per l'impiego di cui al comma 5, entro trenta giorni
  dalla data di ricevimento, sottopone i progetti ad ambito
  locale all'approvazione della commissione regionale per
  l'impiego con il proprio parere in ordine alla qualità del
  progetto e, per i progetti che richiedano finanziamenti, alle
  priorità.  La commissione medesima, anche attraverso apposita
  sottocommissione, è tenuta a provvedere entro trenta giorni,
  decorsi i quali i progetti sono rimessi al direttore
  dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione
  che decide sulla base del parere dell'agenzia per
  l'impiego.
      7.  I progetti possono essere finanziati dai soggetti
  proponenti di cui al comma 1 nei limiti delle proprie
  disponibilità di bilancio e, per gli anni 1994-1995, dal fondo
  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse finanziarie del
  medesimo fondo preordinate allo scopo.
      8.  Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
  sociale è istituito un nucleo di valutazione composto da
  undici membri, di cui sei interni, e cinque esterni esperti in
  materia, con il compito di assistere il Ministro nella
  redazione del decreto di cui al comma 9; di fornire parere in
  relazione ai progetti nazionali e interregionali; di redigere
  annualmente un rapporto sull'esperienza applicativa.  Con il
  medesimo decreto viene nominato, tra i componenti il nucleo di
  valutazione, un presidente.  Per i membri del nucleo si
  applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 5
  giugno 1967, n. 417.
      9.  Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
  sentita la commissione centrale per l'impiego, determina,
  periodicamente, con propri decreti:
          a)  la ripartizione degli stanziamenti su base
  regionale in funzione della gravità degli squilibri dei
  mercati locali del lavoro;
          b)  i criteri per il finanziamento dei
  progetti;
          c)  gli "standards" minimi che il progetto deve
  presentare;
          d)  i termini per la presentazione delle domande
  relative ai progetti che interessano i lavoratori di cui al
  comma 4;
          e)  le priorità che devono essere rispettate
  nell'approvazione dei progetti per i quali si richieda il
  finanziamento; tra le priorità vanno previsti lo svolgimento
  di attività formative, la gestione del progetto da parte di
  imprese, la partecipazione dell'ente pubblico al finanziamento
  del progetto;
 
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          f)  i criteri che devono essere seguiti per la
  scelta dei lavoratori da assegnare alle singole iniziative.
  Essi devono prevedere tra l'altro la corrispondenza tra la
  capacità dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti
  per l'attuazione del progetto e consentire che per i progetti
  redatti nel contesto della gestione di crisi aziendale, di
  settore o di area, l'assegnazione avvenga limitatamente a
  gruppi di lavoratori espressamente individuati dal progetto
  medesimo;
          g)  le modalità dell'erogazione del finanziamento
  e le modalità dei controlli sulla regolare attuazione del
  progetto, prevedendo una responsabilizzazione anche del
  soggetto proponente nell'attività di controllo;
          h)  i criteri per la redazione del rapporto di cui
  al comma 8.
      10.  La commissione regionale per l'impiego può fissare,
  in relazione alle particolari esigenze di governo del mercato
  del lavoro locale, criteri di scelta dei soggetti da assegnare
  difformi da quelli previsti dai decreti di cui al comma 9, nei
  limiti eventualmente contemplati da questi ultimi.
      11.  Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e
  il Dipartimento della funzione pubblica verificano ogni anno
  lo stato di attuazione dei progetti.
      12.  Per i progetti di lavori socialmente utili in corso
  di attuazione, anche derivanti da convenzioni già stipulate,
  alla data di entrata in vigore del presente decreto continua
  ad operare la disciplina previgente.  La medesima disciplina,
  integrata dalle disposizioni di cui al comma 7 e da quelle
  relative all'ingiustificato rifiuto all'assegnazione di cui al
  comma 3, continua ad operare per i progetti di lavori
  socialmente utili le cui procedure di approvazione siano
  avviate entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  del presente decreto.  Fino alla determinazione dei criteri
  previsti dai commi 5 e 9, nei confronti dei progetti di lavori
  socialmente utili sottoposti all'approvazione successivamente
  alla scadenza del predetto termine, non trova applicazione
  quanto previsto dai commi 5 e 6.
 
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