| 1. Le domande di concessione o di autorizzazione in
sanatoria, di cui al primo comma dell'articolo 35 della citata
legge n. 47 del 1985, da ultimo modificato dall'articolo 4 del
decreto-legge 12 gennaio 1988, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 marzo 1988, n. 68, devono essere
presentate al comune interessato entro il termine perentorio
di nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
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2. Per le costruzioni ed altre opere ultimate entro il 31
dicembre 1993, la cui licenza, concessione o autorizzazione
sia annullata ovvero sia dichiarata decaduta o inefficace
successivamente alla data di entrata in vigore della presente
legge, il termine di centoventi giorni di cui al secondo comma
dell'articolo 35 della citata legge n. 47 del 1985 inizia a
decorrere dal giorno della notificazione o comunicazione alla
parte interessata del relativo provvedimento.
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