| 1. Per le opere abusive divenute sanabili in forza della
presente legge, il proprietario che ha adempiuto agli oneri
previsti per la sanatoria ha diritto di ottenere
l'annullamento delle acquisizioni al patrimonio comunale di
terreni e manufatti disposte in attuazione dall'articolo 7,
terzo comma, della citata legge n. 47 del 1985, e
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la cancellazione delle relative trascrizioni nel pubblico
registro immobiliare dietro esibizione di certificazione
comunale attestante l'avvenuta sanatoria. Quando il comune,
all'atto della presentazione dell'istanza di sanatoria, ha già
disposto dell'immobile acquisito per opere di utilità
pubblica, può negare la sanatoria ed evitare la restituzione
disponendone l'espropriazione per pubblica utilità e
corrispondendo il relativo indennizzo. Il decreto di
espropriazione deve comunque essere notificato a pena di
decadenza entro e non oltre la scadenza del termine di cui al
diciottesimo comma dell'articolo 35 della citata legge n. 47
del 1985. In tale ipotesi le somme già versate
dall'interessato a titolo di oblazione e di contributo di
concessione devono essere restituite contestualmente alla
notifica del decreto di espropriazione.
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