| (Piani per l'inserimento professionale dei giovani privi
di occupazione).
1. Nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per
l'impiego e di intesa con le regioni interessate, realizza,
per gli anni 1994 e 1995, piani mirati a promuovere
l'inserimento professionale dei giovani di età compresa tra i
19 e 32 anni e fino a 35 anni per i disoccupati di lunga
durata iscritti nelle liste del collocamento. I piani sono
attuati attraverso:
a) progetti che prevedono lo svolgimento di
lavori socialmente utili, nonché la partecipazione ad
iniziative formative volte al recupero
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dell'istruzione di base, alla qualificazione professionale
dei soggetti già in possesso del diploma di scuola secondaria
inferiore, alla formazione di secondo livello per giovani già
in possesso del diploma di scuola secondaria superiore;
b) progetti che prevedono periodi di formazione e
lo svolgimento di un'esperienza lavorativa per figure
professionalmente qualificate.
2. I progetti di cui al comma 1, lettera a), per la
parte relativa al programma dei lavori socialmente utili, sono
disciplinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1. La
parte relativa al programma formativo deve essere formulata e
svolta in raccordo con le istituzioni competenti.
3. I progetti di cui al comma 1, lettera b),
possono essere realizzati quando vengano previsti da accordi
stipulati da organizzazioni sindacali rappresentate nella
commissione regionale per l'impiego con associazioni di datori
di lavoro, ovvero ordini professionali. Essi sono svolti sulla
base di convenzioni predisposte dall'agenzia per l'impiego e
stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale
con le associazioni datoriali, ovvero ordini professionali,
firmatari dei predetti accordi.
4. La partecipazione del giovane ai progetti di cui al
presente articolo non può essere superiore alle ottanta ore
mensili per un periodo massimo di dodici mesi. Per ogni ora di
formazione svolta e di attività prestata al giovane è
corrisposta un'indennità pari a lire 7.500. Al pagamento
dell'indennità provvede mensilmente l'ufficio provinciale del
lavoro e della massima occupazione, eventualmente avvalendosi
della rete di sportelli bancari e/o postali all'uopo
convenzionati. La metà del costo della indennità, esclusa
quella relativa alle ore di formazione, è a carico del
soggetto presso cui è svolta l'esperienza lavorativa secondo
modalità previste dalla convenzione.
5. Per i progetti di cui al comma 1, lettera b), il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale determina i
limiti del ricorso all'istituto in rapporto al numero dei
dipendenti del soggetto presso cui è svolta l'esperienza
lavorativa e nel caso in cui quest'ultimo non abbia proceduto
all'assunzione di almeno il sessanta per cento dei giovani
utilizzati in analoghi progetti.
6. L'utilizzazione dei giovani nei progetti di cui al
comma 1, lettera b), non determina l'instaurazione di un
rapporto di lavoro, non comporta la cancellazione dalle liste
di collocamento e non preclude al datore di lavoro la
possibilità di assumere il giovane, al termine
dell'esperienza, con contratto di formazione e lavoro,
relativamente alla stessa area professionale. I medesimi
progetti devono indicare idonee forme assicurative a carico
del soggetto utilizzatore contro gli infortuni e le malattie
professionali connessi allo svolgimento dell'attività
lavorativa.
7. L'assegnazione del giovane avviene a cura delle
sezioni circoscrizionali per l'impiego, sulla base dei criteri
dettati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale nel
decreto di cui all'articolo 1, comma 9.
8. Al finanziamento dei piani di cui al presente articolo
si provvede nei limiti delle risorse finanziarie preordinate
allo scopo
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nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
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