| 1. La commissione ministeriale di cui all'articolo 2,
presieduta dal Ministro della sanità o da un suo delegato, è
composta da rappresentanti dei Ministeri interessati, della
FNOM CEO, della LUIMO, della LEPAV e da almeno dieci esperti
di digiunoterapia, anche provenienti da altri Stati.
2. La commissione ministeriale ha il compito di individuare
i centri pilota di digiunoterapia e le figure professionali
indispensabili alla loro integrazione; organizza
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le modalità di accesso e di verifica per l'albo
nazionale dei centri di digiunoterapia; predispone la
formazione e l'aggiornamento del personale sanitario e
parasanitario che vi opera.
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