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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


453
DDL0027-0008
Progetto di legge Camera n. 27 - testo presentato - (DDL12-27)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.8 (che inizia a pag.14 dello stampato)
...C27. TESTIPDL
...C27.
...Decreto-legge 17 marzo 1994, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 18 marzo 1994. Disposizioni in materia di lavori socialmente utili, inserimento professionale dei giovani e contratti di formazione e lavoro
Articolo 3.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC27 ZZ12 ZZDL ZZPR
   (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).
        1.  Possono essere assunti con contratto di formazione
  e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue
  anni.  Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma
  1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono
  stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di
  imprese, associazioni professionali, socio-culturali,
  sportive, fondazioni, nonché datori di lavoro iscritti agli
  albi professionali quando il progetto di formazione venga
  predisposto dagli ordini e collegi professionali ed
  autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7.
      2.  Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo
  le seguenti tipologie:
          a)  contratto di formazione e lavoro mirato alla:
  1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione
  di professionalità elevate;
          b)  contratto di formazione e lavoro mirato ad
  agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
  lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
  professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
      3.  I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli
  accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore
  venga inquadrato a un livello inferiore a quello di
  destinazione.
      4.  La durata massima del contratto di formazione e lavoro
  non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui
  alla lettera  a)  del comma 2 e i dodici mesi per i
  contratti di cui alla lettera  b)  del medesimo comma.
      5.  I contratti di cui alla lettera  a),  numeri 1) e
  2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno
  ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in
  luogo della prestazione lavorativa.  Il contratto di cui alla
  lettera  b)  del comma 2 deve prevedere una formazione
  minima non inferiore a venti ore di base relativa alla
  disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del
  lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e
  antinfortunistica.  I contratti collettivi possono prevedere la
  non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla
  formazione.
      6.  Per i contratti di cui alla lettera  a)  del comma
  2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi
  previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
  entrata in vigore del presente decreto.  Per i contratti di cui
  alla lettera  b)  del predetto comma 2 i medesimi benefici
  trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del
  rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad
  essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione
  e lavoro
 
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  così trasformato e in misura correlata al trattamento
  retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione
  medesimo.
      7.  Non sono soggetti alla procedura di approvazione da
  parte della competente autorità i progetti conformi al
  contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della
  previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le
  caratteristiche minime che l'attività formativa deve
  presentare relativamente a ciascun profilo professionale.  Tali
  decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per
  l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle
  proposte formulate dagli enti bilaterali.  L'accertamento di
  mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è
  effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima
  occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della
  domanda.  Decorso inutilmente tale termine il predetto
  accertamento si considera avvenuto.
      8.  All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre
  1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma
  1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n. 169, dopo il
  primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la
  delibera della commissione regionale per l'impiego non sia
  intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro
  presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale
  del lavoro.".  Al medesimo articolo 3, comma 3, sono soppresse
  le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta
  giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione
  regionale per l'impiego".
      9.  Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di
  cui al comma 2, lettera  a),  il datore di lavoro,
  utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali,
  dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette
  alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per
  territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal
  lavoratore interessato.  Le strutture competenti delle regioni
  possono accertare il livello di formazione acquisito dal
  lavoratore.  Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro
  di cui alla lettera  b)  del comma 2, il datore di lavoro
  rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
      10.  Qualora sia necessario, per il raggiungimento degli
  obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei
  casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di
  imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione
  di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei
  progetti medesimi.  La titolarità del rapporto resta ferma in
  capo delle singole imprese.
      11.  La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della
  legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per
  cento.
      12.  I lavoratori assunti, successivamente alla data del
  19 gennaio 1994, con contratto di formazione e lavoro sono
  inclusi nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e
  contratti collettivi ad eccezione di quelli concernenti
  l'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad
  agevolazioni di carattere finanziario e creditizio.  Fino al 31
  gennaio 1995 detta inclusione opera nei confronti del 50 per
  cento del numero dei lavoratori assunti con contratto di
  formazione e lavoro.
 
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      13.  Nella predisposizione dei progetti di formazione e
  lavoro devono essere rispettati i princìpi di non
  discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10
  aprile 1991, n. 125.
      14.  Le disposizioni del presente articolo non trovano
  applicazione nei confronti dei contratti di formazione e
  lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del
  presente decreto.  Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
  periodo, e 11, non trovano inoltre applicazione nei confronti
  dei contratti di formazione lavoro stipulati, non oltre il 30
  settembre 1994, sulla base di progetti che alla data di
  entrata in vigore del presente decreto risultino già approvati
  o presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli
  effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30
  ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
  legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo
  9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
  convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n.
  169.
      15.  La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3,
  comma 3, del decreto-legge n. 726 del 1984, richiamato dal
  comma 14, continua a trovare applicazione fino all'emanazione
  dei decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre il 1^
  ottobre 1994.
 
DATA=940318 FASCID=DDL12-27 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0027 TOTPAG=0017 TOTDOC=0010 NDOC=0008 TIPDOC=P DOCTIT=0005 COMM= DL PAGINIZ=0014 RIGINIZ=005 PAGFIN=0016 RIGFIN=025 UPAG=NO PAGEIN=14 PAGEFIN=16 SORTRES= SORTDDL=002700 00 FASCIDC=12DDL0027 SORTNAV=0002700 000 00000 ZZDDLC27 NDOC0008 TIPDOCP DOCTIT0005 NDOC0005



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