| (Norme in materia di contratti di formazione e lavoro).
1. Possono essere assunti con contratto di formazione
e lavoro i soggetti di età compresa tra sedici e trentadue
anni. Oltre ai datori di lavoro di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, possono
stipulare contratti di formazione e lavoro anche gruppi di
imprese, associazioni professionali, socio-culturali,
sportive, fondazioni, nonché datori di lavoro iscritti agli
albi professionali quando il progetto di formazione venga
predisposto dagli ordini e collegi professionali ed
autorizzato in conformità a quanto previsto al comma 7.
2. Il contratto di formazione e lavoro è definito secondo
le seguenti tipologie:
a) contratto di formazione e lavoro mirato alla:
1) acquisizione di professionalità intermedie; 2) acquisizione
di professionalità elevate;
b) contratto di formazione e lavoro mirato ad
agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza
lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità
professionali al contesto produttivo ed organizzativo.
3. I contratti collettivi nazionali di lavoro e gli
accordi interconfederali possono prevedere che il lavoratore
venga inquadrato a un livello inferiore a quello di
destinazione.
4. La durata massima del contratto di formazione e lavoro
non può superare i ventiquattro mesi per i contratti di cui
alla lettera a) del comma 2 e i dodici mesi per i
contratti di cui alla lettera b) del medesimo comma.
5. I contratti di cui alla lettera a), numeri 1) e
2), del comma 2 devono prevedere rispettivamente almeno
ottanta e centotrenta ore di formazione da effettuarsi in
luogo della prestazione lavorativa. Il contratto di cui alla
lettera b) del comma 2 deve prevedere una formazione
minima non inferiore a venti ore di base relativa alla
disciplina del rapporto di lavoro, all'organizzazione del
lavoro, nonché alla prevenzione ambientale e
antinfortunistica. I contratti collettivi possono prevedere la
non retribuibilità di eventuali ore aggiuntive devolute alla
formazione.
6. Per i contratti di cui alla lettera a) del comma
2, continuano a trovare applicazione i benefici contributivi
previsti dalle disposizioni vigenti in materia alla data di
entrata in vigore del presente decreto. Per i contratti di cui
alla lettera b) del predetto comma 2 i medesimi benefici
trovano applicazione subordinatamente alla trasformazione del
rapporto di lavoro a tempo indeterminato e successivamente ad
essa, per una durata pari a quella del contratto di formazione
e lavoro
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così trasformato e in misura correlata al trattamento
retributivo corrisposto nel corso del contratto di formazione
medesimo.
7. Non sono soggetti alla procedura di approvazione da
parte della competente autorità i progetti conformi al
contenuto di decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale che definiscono gli obiettivi e le
caratteristiche minime che l'attività formativa deve
presentare relativamente a ciascun profilo professionale. Tali
decreti sono emanati, sentita la commissione centrale per
l'impiego, sulla base degli accordi collettivi o delle
proposte formulate dagli enti bilaterali. L'accertamento di
mera conformità ai parametri determinati dai detti decreti è
effettuato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione entro venti giorni dalla data di ricezione della
domanda. Decorso inutilmente tale termine il predetto
accertamento si considera avvenuto.
8. All'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo 9, comma
1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n. 169, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: "Nel caso in cui la
delibera della commissione regionale per l'impiego non sia
intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro
presentazione, provvede il direttore dell'ufficio regionale
del lavoro.". Al medesimo articolo 3, comma 3, sono soppresse
le parole: "ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta
giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione
regionale per l'impiego".
9. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro di
cui al comma 2, lettera a), il datore di lavoro,
utilizzando un modello predisposto, sentite le parti sociali,
dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, trasmette
alla sezione circoscrizionale per l'impiego competente per
territorio idonea certificazione dei risultati conseguiti dal
lavoratore interessato. Le strutture competenti delle regioni
possono accertare il livello di formazione acquisito dal
lavoratore. Alla scadenza del contratto di formazione e lavoro
di cui alla lettera b) del comma 2, il datore di lavoro
rilascia al lavoratore un attestato sull'esperienza svolta.
10. Qualora sia necessario, per il raggiungimento degli
obiettivi formativi, i progetti possono prevedere, anche nei
casi in cui essi siano presentati da consorzi o gruppi di
imprese, che l'esecuzione del contratto si svolga in posizione
di comando presso una pluralità di imprese, individuate nei
progetti medesimi. La titolarità del rapporto resta ferma in
capo delle singole imprese.
11. La misura di cui al comma 6 dell'articolo 8 della
legge 29 dicembre 1990, n. 407, è elevata al sessanta per
cento.
12. I lavoratori assunti, successivamente alla data del
19 gennaio 1994, con contratto di formazione e lavoro sono
inclusi nel computo dei limiti numerici previsti da leggi e
contratti collettivi ad eccezione di quelli concernenti
l'applicazione di norme ed istituti che prevedano l'accesso ad
agevolazioni di carattere finanziario e creditizio. Fino al 31
gennaio 1995 detta inclusione opera nei confronti del 50 per
cento del numero dei lavoratori assunti con contratto di
formazione e lavoro.
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13. Nella predisposizione dei progetti di formazione e
lavoro devono essere rispettati i princìpi di non
discriminazione diretta ed indiretta di cui alla legge 10
aprile 1991, n. 125.
14. Le disposizioni del presente articolo non trovano
applicazione nei confronti dei contratti di formazione e
lavoro già stipulati alla data di entrata in vigore del
presente decreto. Esse, ad eccezione dei commi 1, primo
periodo, e 11, non trovano inoltre applicazione nei confronti
dei contratti di formazione lavoro stipulati, non oltre il 30
settembre 1994, sulla base di progetti che alla data di
entrata in vigore del presente decreto risultino già approvati
o presentati, ovvero riconosciuti conformi ai sensi e per gli
effetti di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 dicembre 1984, n. 863, come modificato dall'articolo
9, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1^ giugno 1991, n.
169.
15. La disposizione dell'ultimo periodo dell'articolo 3,
comma 3, del decreto-legge n. 726 del 1984, richiamato dal
comma 14, continua a trovare applicazione fino all'emanazione
dei decreti di cui al comma 7 e comunque non oltre il 1^
ottobre 1994.
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