| 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, valutato in lire cinque miliardi annui a decorrere dal
1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del
Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
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