| Onorevoli Colleghi! -- Già nelle precedenti
legislature sono state presentate proposte di legge inerenti
la speleologia e in generale la tutela delle cavità carsiche.
La presente proposta di legge ricalca per grandi linee il
testo della proposta di legge d'iniziativa dei deputati
Coloni, Motetta ed altri, presentata nella X legislatura il 2
luglio 1987 ed assegnata successivamente in sede legislativa
alla competente commissione. Purtroppo l' iter
parlamentare della suddetta proposta non è mai giunto a
termine e quindi non è stato possibile inserire nel nostro
ordinamento una legge che nel proteggere le aree carsiche e
nel regolamentare il loro utilizzo protegga e regolamenti
anche l'attività speleologica. Pertanto sottolineiamo la
necessità di un provvedimento
in tal senso, vuoi perché soddisferebbe le esigenze della
speleologia, vuoi perché una catalogazione delle aree carsiche
comporterebbe una conoscenza di un territorio pari al 27 per
cento di quello nazionale; è da tener presente che circa il 60
per cento dell'acqua utilizzata per usi domestici o
industriali proviene da tali aree.
In particolare, si propone l'istituzione di un catasto
nazionale delle grotte e delle aree carsiche presso il
Ministero dell'ambiente nonché dei corrispondenti catasti
regionali, la cui istituzione e gestione sarebbe da
effettuarsi mediante provvedimenti dell'autorità locale nel
quadro di un preciso intervento normativo di attuazione.
Sono altresì previste una serie di riserve di competenza a
favore del Ministero
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dell'ambiente, intese nel senso di consentire un
intervento di tale organo centrale nell'ipotesi di inerzia
dell'autorità regionale. Tali riserve sono perfettamente
compatibili con l'autonomia locale, in quanto comportano
interventi solo aggiuntivi e mai limitativi rispetto alle
iniziative regionali.
Ma la novità più importante contenuta nella proposta di
legge è quella di aver accolto esplicitamente il principio
europeo del "chi inquina paga". L'approvazione
di questa proposta di legge comporterebbe pertanto
l'introduzione nel nostro ordinamento di un assunto che
consentirebbe la protezione dell'ambiente usufruendo dei
necessari mezzi di coercizione.
In questa ottica potremmo evitare che il danno ambientale
diventi una situazione irreversibile, al verificarsi della
quale, la comunità non solo debba subire l'evento, ma debba
altresì farsi carico dei costi necessari per il ripristino
della situazione preesistente.
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