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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4538
DDL0365-0002
Progetto di legge Camera n. 365 - testo presentato - (DDL12-365)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C365. TESTIPDL
...C365.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC365 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Già nelle precedenti
  legislature sono state presentate proposte di legge inerenti
  la speleologia e in generale la tutela delle cavità carsiche.
  La presente proposta di legge ricalca per grandi linee il
  testo della proposta di legge d'iniziativa dei deputati
  Coloni, Motetta ed altri, presentata nella X legislatura il 2
  luglio 1987 ed assegnata successivamente in sede legislativa
  alla competente commissione.  Purtroppo l' iter
  parlamentare della suddetta proposta non è mai giunto a
  termine e quindi non è stato possibile inserire nel nostro
  ordinamento una legge che nel proteggere le aree carsiche e
  nel regolamentare il loro utilizzo protegga e regolamenti
  anche l'attività speleologica.  Pertanto sottolineiamo la
  necessità di un provvedimento
  in tal senso, vuoi perché soddisferebbe le esigenze della
  speleologia, vuoi perché una catalogazione delle aree carsiche
  comporterebbe una conoscenza di un territorio pari al 27 per
  cento di quello nazionale; è da tener presente che circa il 60
  per cento dell'acqua utilizzata per usi domestici o
  industriali proviene da tali aree.
    In particolare, si propone l'istituzione di un catasto
  nazionale delle grotte e delle aree carsiche presso il
  Ministero dell'ambiente nonché dei corrispondenti catasti
  regionali, la cui istituzione e gestione sarebbe da
  effettuarsi mediante provvedimenti dell'autorità locale nel
  quadro di un preciso intervento normativo di attuazione.
    Sono altresì previste una serie di riserve di competenza a
  favore del Ministero
 
                               Pag. 2
 
  dell'ambiente, intese nel senso di consentire un
  intervento di tale organo centrale nell'ipotesi di inerzia
  dell'autorità regionale.  Tali riserve sono perfettamente
  compatibili con l'autonomia locale, in quanto comportano
  interventi solo aggiuntivi e mai limitativi rispetto alle
  iniziative regionali.
    Ma la novità più importante contenuta nella proposta di
  legge è quella di aver accolto esplicitamente il principio
  europeo del "chi inquina paga".  L'approvazione
  di questa proposta di legge comporterebbe pertanto
  l'introduzione nel nostro ordinamento di un assunto che
  consentirebbe la protezione dell'ambiente usufruendo dei
  necessari mezzi di coercizione.
    In questa ottica potremmo evitare che il danno ambientale
  diventi una situazione irreversibile, al verificarsi della
  quale, la comunità non solo debba subire l'evento, ma debba
  altresì farsi carico dei costi necessari per il ripristino
  della situazione preesistente.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-365 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0365 TOTPAG=0010 TOTDOC=0011 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=007 PAGFIN=0002 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=2 SORTRES= SORTDDL=036500 00 FASCIDC=12DDL0365 SORTNAV=0036500 000 00000 ZZDDLC365 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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