| (Copertura finanziaria).
1. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 2 il Fondo di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, è rifinanziato per lire 20 miliardi per l'anno
1994 e per lire 80 miliardi per l'anno 1995. Al relativo onere
si provvede: quanto a lire 19 miliardi per l'anno 1994,
mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità della
gestione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978,
n. 845. Tali somme sono versate all'entrata di bilancio dello
Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato
di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale; quanto a lire un miliardo per l'anno 1994 ed a lire
80 miliardi per l'anno 1995, mediante la riduzione delle
disponibilità del Fondo di cui all'articolo 11, comma 31,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, intendendosi
corrispettivamente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui ai
commi 31 e 32 del predetto articolo 11. Le somme non impegnate
in ciascun esercizio finanziario possono esserlo, per le
medesime finalità, in quello successivo.
2. Il Ministro del tesoro, è autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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