| (Definizione delle aree
e dei fenomeni carsici).
1. Ai sensi della presente legge:
a) sono definite "aree carsiche" le aree costituite
da rocce composte prevalentemente da elementi solubili agli
agenti meteorici, quali le rocce carbonatiche e le
evaporitiche;
b) sono definiti "fenomeni carsici" le forme
superficiali e profonde generate dai fenomeni di dissoluzione
e di deposizione chimico-fisica delle rocce da parte di acque
e, per estensione, anche i fenomeni profondi noti come "grotte
laviche".
2. L'accesso ai fenomeni carsici profondi, di seguito
definiti genericamente "grotte", è libero, fatti salvi i
diritti dei proprietari dei fondi in cui si aprono i loro
ingressi.
3. Per particolari siti, laddove siano ipotizzabili
situazioni di rischio, le regioni sono autorizzate a limitare
l'accesso alle associazioni speleologiche riconosciute.
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