| (Regime di proprietà).
1. Le grotte appartengono ai proprietari dei terreni
sovrastanti.
2. I proprietari dei terreni in cui si trovano i fenomeni
carsici ipogei di cui alla presente legge, hanno la facoltà di
impedire l'accesso agli stessi a chiunque, purché ne abbiano
data comunicazione scritta e motivata al catasto regionale;
non può peraltro essere negato l'accesso ai tecnici incaricati
ufficialmente dal comitato tecnico speleologico regionale di
cui all'articolo 8 di controlli o studi.
3. Le regioni possono, su proposta delle sovrintendenze per
i beni ambientali, architettonici, artistici e storici e
previo accordo con i comuni, espropriare a fini conservativi
grotte che contengano depositi archeologici o bellezze
naturali particolari. Analoga facoltà è concessa al Ministero
dell'ambiente, il quale agisce autonomamente, ovvero su
proposta del Comitato tecnico speleologico nazionale di cui
all'articolo 6, in entrambi i casi acquisendone il parere.
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