| (Princìpi generali di tutela).
1. Le aree carsiche ed i fenomeni carsici di cui
all'articolo 2 sono soggetti a particolare vincolo di tutela
urbanistica ed ambientale nel quale siano previsti:
a) il divieto di scarichi di rifiuti solidi e
liquidi, tanto in superficie che in profondità;
b) i controlli sulle modifiche, anche con movimenti
in positivo o in negativo di materiali, delle morfologie
carsiche esistenti;
c) i controlli sugli utilizzi a fini economici dei
fenomeni carsici profondi.
2. Le norme regionali che comminano e quantificano le
sanzioni amministrative
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a carico di chi viola tale divieto, debbono prevedere oltre
alla pena pecunaria, l'obbligo di corrispondere la somma
necessaria al ripristino della situazione preesistente.
3. Ai fini della tutela del vincolo di cui al comma 1 sono
effettuate le perimetrazioni catastali delle aree vincolate
onde pervenire alla definizione del catasto nazionale delle
aree carsiche e alla redazione del catasto nazionale dei
fenomeni carsici profondi (catasto delle grotte), quali
elementi costitutivi del sistema conoscitivo ed informativo
speleologico nazionale.
4. Al fine di assicurare la conservazione di fenomeni
sotterranei di particolare interesse, è istituito il catasto
delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli speciali
nel quale sono iscritte le grotte e le aree carsiche che
assumono specificità per la rilevanza e la rarità dei fenomeni
espressi e in quanto tali sono oggetto di decreto di
protezione integrale da parte delle regioni di cui
all'articolo 7.
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