| (Competenze del Ministero dell'ambiente).
1. Il Ministero dell'ambiente cura:
a) l'istituzione e la gestione del Catasto
nazionale delle grotte, del catasto nazionale delle aree
carsiche e del catasto delle grotte e delle aree carsiche
soggette a vincoli speciali, anche mediante convenzione con la
Società speleologica italiana;
b) la tenuta di un centro di documentazione;
c) la concessione di contributi per convegni, studi
scientifici e ricerche sulla speleologia a carattere nazionale
ed internazionale;
d) la concessione di contributi alle associazioni
nazionali di speleologia per progetti di conoscenza e
divulgazione scientifica relativi alle aree ed ai fenomeni di
cui agli articoli precedenti;
e) l'istituzione dell'albo nazionale, articolato su
base regionale, delle associazioni
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e dei gruppi operanti nel campo della ricerca
speleologica;
f) l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti
regionali di vincolo speciale o di deroga agli stessi di cui
all'articolo 7.
2. Il Ministero dell'ambiente svolge attività di indirizzo,
predisponendo le linee essenziali di una normativa specifica
protezionistica integrale e mirata, la cui concretizzazione e
gestione è demandata alle regioni. Il Ministero svolge anche
funzione di coordinamento e controllo ai fini:
a) dell'emanazione da parte delle regioni di norme
di applicazione della presente legge;
b) della predisposizione da parte delle regioni di
un proprio catasto delle grotte e di un proprio catasto delle
aree carsiche, quali elementi costitutivi del sistema
conoscitivo ed informativo speleologico regionale e quali
supporti di base dei catasti nazionali;
c) della tenuta presso le regioni di un proprio
catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli
speciali;
d) dell'effettivo esercizio da parte delle regioni
dell'attività di vigilanza, ispettiva e di controllo
dell'osservanza delle norme di tutela previste dalla presente
legge.
3. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
speciale.
4. La sede del catasto nazionale è fissata dal Ministro
dell'ambiente sentito il comitato tecnico speleologico
nazionale di cui all'articolo 6.
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