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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4543
DDL0365-0007
Progetto di legge Camera n. 365 - testo presentato - (DDL12-365)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.5 dello stampato)
...C365. TESTIPDL
...C365.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC365 ZZ12 ZZPD ZZPR
          (Competenze del Ministero dell'ambiente).
    1.  Il Ministero dell'ambiente cura:
        a)  l'istituzione e la gestione del Catasto
  nazionale delle grotte, del catasto nazionale delle aree
  carsiche e del catasto delle grotte e delle aree carsiche
  soggette a vincoli speciali, anche mediante convenzione con la
  Società speleologica italiana;
        b)  la tenuta di un centro di documentazione;
        c)  la concessione di contributi per convegni, studi
  scientifici e ricerche sulla speleologia a carattere nazionale
  ed internazionale;
        d)  la concessione di contributi alle associazioni
  nazionali di speleologia per progetti di conoscenza e
  divulgazione scientifica relativi alle aree ed ai fenomeni di
  cui agli articoli precedenti;
        e)  l'istituzione dell'albo nazionale, articolato su
  base regionale, delle associazioni
 
                               Pag. 6
 
  e dei gruppi operanti nel campo della ricerca
  speleologica;
        f)  l'esame dei ricorsi avverso i provvedimenti
  regionali di vincolo speciale o di deroga agli stessi di cui
  all'articolo 7.
    2.  Il Ministero dell'ambiente svolge attività di indirizzo,
  predisponendo le linee essenziali di una normativa specifica
  protezionistica integrale e mirata, la cui concretizzazione e
  gestione è demandata alle regioni.  Il Ministero svolge anche
  funzione di coordinamento e controllo ai fini:
        a)  dell'emanazione da parte delle regioni di norme
  di applicazione della presente legge;
        b)  della predisposizione da parte delle regioni di
  un proprio catasto delle grotte e di un proprio catasto delle
  aree carsiche, quali elementi costitutivi del sistema
  conoscitivo ed informativo speleologico regionale e quali
  supporti di base dei catasti nazionali;
        c)  della tenuta presso le regioni di un proprio
  catasto delle grotte e delle aree carsiche soggette a vincoli
  speciali;
        d)  dell'effettivo esercizio da parte delle regioni
  dell'attività di vigilanza, ispettiva e di controllo
  dell'osservanza delle norme di tutela previste dalla presente
  legge.
    3.  Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto
  speciale.
    4.  La sede del catasto nazionale è fissata dal Ministro
  dell'ambiente sentito il comitato tecnico speleologico
  nazionale di cui all'articolo 6.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-365 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0365 TOTPAG=0010 TOTDOC=0011 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0005 RIGINIZ=020 PAGFIN=0006 RIGFIN=030 UPAG=NO PAGEIN=5 PAGEFIN=6 SORTRES= SORTDDL=036500 00 FASCIDC=12DDL0365 SORTNAV=0036500 000 00000 ZZDDLC365 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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