| (Comitato tecnico speleologico nazionale).
1. Il Ministro dell'ambiente istituisce un Comitato tecnico
speleologico nazionale per la tutela e la valorizzazione delle
aree e dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2. Il Comitato
è organo di consulenza scientifica del Ministero dell'ambiente
e
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svolge compiti di coordinamento scientifico anche per conto
delle regioni che ne facciano richiesta. Il Comitato
predispone, in accordo con il Ministro dell'ambiente, studi,
memorie e documenti utili allo svolgimento dei compiti del
Ministero, svolge attività editoriali scientifiche, concede
borse di studio in Italia ed all'estero in favore di giovani
laureati orientati alle attività di ricerca scientifica
inerenti la carsologia, tiene un collegamento scientifico con
università ed enti di ricerca italiani e stranieri.
2. Il Comitato può svolgere, in accordo con il Ministro
dell'ambiente, alcuni dei suoi compiti attraverso apposite
convenzioni con enti o associazioni particolarmente
qualificati nel campo speleologico e scientifico o con
l'attivazione pro tempore di appositi sottocomitati.
3. Il Comitato è disciplinato da un regolamento emanato con
decreto del Ministro dell'ambiente ed è nominato con decreto
dello stesso Ministro, dura in carica tre anni, ed è composto
da nove membri, di cui:
a) due esperti designati dal Ministro
dell'ambiente;
b) un esperto designato dal Ministro per i beni
culturali e ambientali;
c) un esperto designato dal Ministro delle
politiche agricole, alimentari e forestali;
d) due esperti designati dal Club alpino
italiano;
e) due esperti designati dalla Società speleologica
italiana;
f) un esperto designato dal Consiglio universitario
nazionale.
4. il Comitato è presieduto da uno dei suoi membri, su
designazione degli stessi e nominato dal Ministro
dell'ambiente.
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