| (Competenze alle regioni).
1. Le regioni favoriscono, nel quadro di programmati
interventi, l'attività speleologica
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di enti, associazioni e gruppi speleologici anche
reinvestendo parte dei proventi conseguiti attraverso le
attività legate allo sfruttamento delle grotte. La fruizione a
fini economici ed economico-turistici degli ambienti ipogei di
particolare importanza è vincolata da apposita concessione
regionale.
2. Le regioni emanano norme di attuazione della presente
legge ai fini della:
a) istituzione del catasto regionale delle grotte,
della sua gestione, implementazione e fruizione;
b) istituzione del catasto regionale delle aree
carsiche, della sua gestione e fruizione;
c) istituzione del catasto regionale delle grotte e
delle aree carsiche soggette a vincoli speciali, della sua
gestione e implementazione al fine di inserire quali varianti
agli strumenti urbanistici la tutela e l'uso delle aree e
delle grotte soggette a vincoli speciali. La gestione dei
catasti può essere affidata, tramite opportune convenzioni, a
gruppi speleologici o istituti o società che diano le
opportune garanzie; con cadenza annuale i catasti regionali
inviano gli aggiornamenti al Catasto nazionale di cui
all'articolo 5;
d) attuazione di un regime di salvaguardia e di
valorizzazione scientifica e turistica delle aree e dei
fenomeni carsici di cui alla presente legge, anche
disciplinando, mediante opportuni vincoli, le attività
turistiche e di sfruttamento economico connesse a fenomeni
carsici;
e) rilascio delle autorizzazioni per lo
sfruttamento delle grotte;
f) tenuta di un albo dei gruppi speleologi
regolarmente costituiti ed aventi sede nella regione,
definendo nel contempo le modalità di iscrizione e di
permanenza all'albo; gli albi regionali concorrono a
costituire l'albo nazionale di cui all'articolo 5 comma 1,
lettera e);
g) promozione dello sviluppo delle ricerche
speleologiche, anche con contributi alle associazioni e ai
gruppi speleologici della regione regolarmente iscritti
all'albo;
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h) definizione delle sanzioni di carattere
pecuniario per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni
di cui alla presente legge;
i) ingiunzione per il solo fatto che la grotta
ovvero l'area carsica sia sottoposta a tutela, ed
indipendentemente dalla proprietà della stessa, a carico dei
responsabili delle violazioni, del pagamento delle somme
necessarie per il ripristino dei danni derivanti da azioni od
omissioni tali da realizzare fattispecie analoghe a quelle
vietate dall'articolo 4, comma 1, lettere a) e
b);
l) vigilanza sull'effettivo utilizzo delle somme
corrisposte ai fini del ripristino della situazione
preesistente.
3. Il Ministero dell'ambiente può comunque intervenire per
l'inserimento ma non per la sottrazione di determinate aree
carsiche ovvero grotte soggette a vincolo speciale,
nell'elenco del catasto regionale, sentito il parere del
Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo
6.
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