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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4545
DDL0365-0009
Progetto di legge Camera n. 365 - testo presentato - (DDL12-365)
(suddiviso in 11 Unità Documento)
Unità Documento n.9 (che inizia a pag.7 dello stampato)
...C365. TESTIPDL
...C365.
...PROPOSTA DI LEGGE --
Art. 7.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC365 ZZ12 ZZPD ZZPR
                  (Competenze alle regioni).
    1.  Le regioni favoriscono, nel quadro di programmati
  interventi, l'attività speleologica
 
                               Pag. 8
 
  di enti, associazioni e gruppi speleologici anche
  reinvestendo parte dei proventi conseguiti attraverso le
  attività legate allo sfruttamento delle grotte.  La fruizione a
  fini economici ed economico-turistici degli ambienti ipogei di
  particolare importanza è vincolata da apposita concessione
  regionale.
    2.  Le regioni emanano norme di attuazione della presente
  legge ai fini della:
        a)  istituzione del catasto regionale delle grotte,
  della sua gestione, implementazione e fruizione;
        b)  istituzione del catasto regionale delle aree
  carsiche, della sua gestione e fruizione;
        c)  istituzione del catasto regionale delle grotte e
  delle aree carsiche soggette a vincoli speciali, della sua
  gestione e implementazione al fine di inserire quali varianti
  agli strumenti urbanistici la tutela e l'uso delle aree e
  delle grotte soggette a vincoli speciali.  La gestione dei
  catasti può essere affidata, tramite opportune convenzioni, a
  gruppi speleologici o istituti o società che diano le
  opportune garanzie; con cadenza annuale i catasti regionali
  inviano gli aggiornamenti al Catasto nazionale di cui
  all'articolo 5;
        d)  attuazione di un regime di salvaguardia e di
  valorizzazione scientifica e turistica delle aree e dei
  fenomeni carsici di cui alla presente legge, anche
  disciplinando, mediante opportuni vincoli, le attività
  turistiche e di sfruttamento economico connesse a fenomeni
  carsici;
        e)  rilascio delle autorizzazioni per lo
  sfruttamento delle grotte;
        f)  tenuta di un albo dei gruppi speleologi
  regolarmente costituiti ed aventi sede nella regione,
  definendo nel contempo le modalità di iscrizione e di
  permanenza all'albo; gli albi regionali concorrono a
  costituire l'albo nazionale di cui all'articolo 5 comma 1,
  lettera  e);
        g)  promozione dello sviluppo delle ricerche
  speleologiche, anche con contributi alle associazioni e ai
  gruppi speleologici della regione regolarmente iscritti
  all'albo;
 
                               Pag. 9
 
        h)  definizione delle sanzioni di carattere
  pecuniario per i trasgressori dei vincoli di tutela dei beni
  di cui alla presente legge;
        i)  ingiunzione per il solo fatto che la grotta
  ovvero l'area carsica sia sottoposta a tutela, ed
  indipendentemente dalla proprietà della stessa, a carico dei
  responsabili delle violazioni, del pagamento delle somme
  necessarie per il ripristino dei danni derivanti da azioni od
  omissioni tali da realizzare fattispecie analoghe a quelle
  vietate dall'articolo 4, comma 1, lettere  a)  e
  b);
        l)  vigilanza sull'effettivo utilizzo delle somme
  corrisposte ai fini del ripristino della situazione
  preesistente.
    3.  Il Ministero dell'ambiente può comunque intervenire per
  l'inserimento ma non per la sottrazione di determinate aree
  carsiche ovvero grotte soggette a vincolo speciale,
  nell'elenco del catasto regionale, sentito il parere del
  Comitato tecnico speleologico nazionale di cui all'articolo
  6.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-365 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0365 TOTPAG=0010 TOTDOC=0011 NDOC=0009 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= PD PAGINIZ=0007 RIGINIZ=035 PAGFIN=0009 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=7 PAGEFIN=9 SORTRES= SORTDDL=036500 00 FASCIDC=12DDL0365 SORTNAV=0036500 000 00000 ZZDDLC365 NDOC0009 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



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