| (Comitati tecnici speleologici regionali).
1. Le regioni istituiscono un comitato tecnico
speleologico regionale cui affidare il compito di esprimere
pareri preventivi sulle proposte di legge di iniziativa
regionale nel campo della speleologia, di proporre alla
regione l'esecuzione di particolari indagini nel settore, di
vagliare le proposte di sottoposizione a vincolo speciale ai
sensi dell'articolo 4 e di deroga alle normative generali, di
esprimere parere sull'apertura di nuove grotte turistiche, di
nuove stazioni di ricerca ipogee e di grotte comunque
utilizzate mediante modificazioni ed interventi, di formulare
proposte sull'utilizzo dei fondi regionali destinati alla
speleologia, con particolare riguardo all'esame preventivo di
programmi, di studi e attività promozionali e scientifiche per
i quali sia stato richiesto il finanziamento pubblico.
2. Il comitato tecnico speleologico regionale è istituito
con decreto del presidente
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della regione, dura in carica tre anni, esplica la sua
attività in base ad un regolamento emanato dalla regione ed è
formato da almeno nove membri, tra i quali viene eletto il
presidente, così ripartiti:
a) tre funzionari regionali di cui uno con funzioni
di segretario verbalizzante;
b) un esperto designato dalla soprintendenza per i
beni ambientali, architettonici, artistici e storici;
c) due rappresentanti dei gruppi speleologici della
regione iscritti all'albo regionale di cui all'articolo 7;
d) due esperti designati dal Consiglio
universitario nazionale;
e) un rappresentante designato congiuntamente dalla
Società speleologica italiana e dal Club alpino italiano.
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