| (Provvedimenti di tutela).
1. Le regioni emanano, con decreto del presidente della
giunta, in applicazione dell'articolo 4, provvedimenti di
salvaguardia e tutela urbanistica ed ambientale delle aree e
dei fenomeni carsici di cui all'articolo 2.
2. I decreti devono essere emanati entro un anno
dall'entrata in vigore della presente legge.
3. In caso di inerzia provvede il Ministro dell'ambiente
con proprio decreto, su parere del Comitato tecnico
speleologico nazionale di cui all'articolo 6.
4. La concessione per l'utilizzo delle grotte ai fini
scientifici, turistici, turisticoeconomici, sanitari, sono
emesse, sentito il parere del comitato tecnico speleologico
regionale, sulla base di un piano di interventi sull'ambiente
ipogeo che tenga conto delle condizioni originarie e
dell'impatto sull'ambiente delle forme di utilizzo.
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