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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4549
DDL0366-0002
Progetto di legge Camera n. 366 - testo presentato - (DDL12-366)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C366. TESTIPDL
...C366.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC366 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli  Colleghi! -- Come a voi tutti è ben noto,
  l'Organizzazione delle Nazioni Unite ha assunto l'iniziativa
  di fare del 1994 l'Anno internazionale della famiglia.
    E' superfluo sottolineare che per "famiglia" intendiamo
  riferirci alla famiglia concreta, cellula fondamentale della
  società, quella stessa famiglia che ha formato
  oggetto di attenta meditazione da parte del Sommo
  Pontefice Giovanni Paolo II alla quale ha dedicato la "Lettera
  alle Famiglie" datata 2 febbraio 1994.
    Di quella lettera ci piace sottolineare il capitolo 17^ "La
  famiglia indispensabile per la società" in un momento di
  "tendenze assai pericolose per il futuro della famiglia e
  della stessa società".
 
                               Pag. 2
 
    Con lo sguardo rivolto alla famiglia, quindi, la presente
  proposta di legge intende riaprire il capitolo sugli "assegni
  familiari" dei lavoratori, nella certezza di trovare ampi
  consensi su di un problema di scottante attualità che investe
  milioni di famiglie italiane.
    Invocare oggi il ripristino quantomeno dei princìpi di cui
  al testo unico delle norme sugli assegni familiari, può
  apparire anacronistico, ma c'è da chiedersi se la soppressione
  dell'istituto degli assegni familiari e la istituzione
  dell'assegno per il nucleo familiare abbia dato risposte certe
  ai bisogni reali delle famiglie.
    Ci chiediamo se tale trasformazione incontrerebbe anche
  oggi il consenso parlamentare poiché, come tutti ricorderanno,
  tutto ciò rappresentava il frutto di un compromesso politico
  voluto dal consociativismo e votato da una maggioranza
  politica oggi cancellata dagli elettori.
    E' comunque accertato che qualunque sia stato lo spirito
  riformatore dell'istituto degli assegni familiari, la legge
  attualmente vigente, di fatto, non ha tenuto in alcuna
  considerazione il costo del mantenimento e tanto meno il reale
  carico dei familiari che fanno parte del nucleo.
    Quell'iniziativa legislativa nata all'insegna della
  demagogia, dietro il pretesto di rispondere in modo concreto
  ai bisogni delle famiglie e combattere le nuove sacche di
  povertà, nascondeva in realtà il proposito di utilizzare, nel
  cosiddetto senso sociale, la contribuzione e l'attivo della
  Cassa unica assegni familiari, gestita dall'INPS, che già nel
  1985 aveva fatto registrare un saldo di 6.471 miliardi di
  lire.
    Nel momento in cui nel Paese era in atto un acceso
  dibattito per separare la previdenza dall'assistenza, si è
  varato un provvedimento che, di fatto, mortifica la dignità
  dei lavoratori poiché si è sostituito all'istituto
  previdenziale un ibrido assistenziale, grazie al modesto
  contributo statale, quasi a voler ignorare che la Cassa unica
  assegni familiari viene alimentata dai contributi
  previdenziali.
    Tale contribuzione rappresenta un patrimonio individuale e
  collettivo che appartiene a chi ne ha sopportato l'onere, per
  un fine previdenziale ben preciso, per cui non si può
  modificare la destinazione e tantomeno consentire che da tale
  Cassa possano attingere tutti i cittadini, mentre all'apporto
  finanziario provvedono, in virtù di un principio mutualistico,
  i lavoratori dipendenti.
    Il principio di mutare la denominazione da "assegno
  familiare" in "assegno per il nucleo familiare" non solo crea
  confusione tra "cittadini contribuenti" e "cittadini non
  contribuenti", ma di fatto pone a carico dei lavoratori una
  doppia imposizione, fiscale e contributiva, grazie al modesto
  contributo elargito dallo Stato appunto per creare l'ibrido
  assistenziale.
    A fronte di questa doppia contribuzione viene a
  determinarsi una situazione paradossale: si toglie alle
  famiglie per dare alla produzione!  Infatti basta raffrontare i
  trattamenti riservati ai figli disoccupati a carico dei
  genitori con quelli che il sistema previdenziale riserva ai
  disoccupati con il sussidio di disoccupazione.
    Sia gli assegni familiari sia il sussidio di disoccupazione
  sono di natura prettamente previdenziale anche perché gli
  stessi sono la controprestazione dei contributi, mentre
  l'assegno al nucleo è di natura assistenziale perché non fa
  alcun riferimento specifico ai familiari bensì al reddito del
  nucleo familiare.
    E' noto che la redistribuzione previdenziale, mentre da un
  lato rappresenta un beneficio enorme per gli assicurati,
  dall'altro solleva la collettività dagli oneri che comunque
  sarebbero posti a carico dello Stato.
    E' chiaro, altresì, che la previdenza si propone e può
  proporsi il compito della ridistribuzione fra i lavoratori e
  che la scomparsa del sistema previdenziale ridurrebbe il
  lavoratore dal rango di assicurato a quello di assistito, con
  la conseguenza che per sottrarre la famiglia al bisogno si
  dovrebbe intervenire non più con il sistema previdenziale
  bensì con prestazioni assistenziali.
    Aver mantenuto l'imposizione contributiva senza aver
  cambiato la destinazione e la natura della corrispondente
  prestazione, appare illogico e illegittimo.
 
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    Illogico e illegittimo come la contribuzione per la ex
  GESCAL che continua ad essere prelevata dalla busta paga dei
  lavoratori per una casa che non avranno mai!
    Il diritto agli assegni familiari deve ritenersi un diritto
  acquisito in relazione alla natura contributiva e quindi
  previdenziale del lavoratore.
    Aver soppresso l'istituto degli assegni familiari senza
  mantenere il diritto acquisito, significa privare il
  lavoratore di un bene primario, posto a tutela della famiglia,
  senza alcuna contropartita.
    Mentre gli assegni familiari hanno carattere di vera e
  propria "aggiunta" di natura economica alla retribuzione,
  l'assegno per il nucleo familiare non tiene conto dei
  familiari a carico, ma prende a base la posizione reddituale
  del richiedente e delle altre persone componenti il suo nucleo
  familiare
    L'assegno per il nucleo familiare viene concesso per i
  componenti residenti nel territorio nazionale e spettano al
  richiedente l'assegno, al coniuge non legalmente ed
  effettivamente separato, ai figli ed equiparati di età
  inferiore a 18 anni compiuti ed ai figli invalidi
  nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi al
  lavoro.
    Rispetto alla precedente normativa, non sono stati più
  ricompresi tra i componenti del nucleo familiare, anche se a
  carico, il coniuge legalmente ed effettivamente separato, i
  genitori ed equiparati e gli altri ascendenti, i figli ed
  equiparati maggiorenni, non inabili anche se studenti o
  apprendisti, i fratelli, le sorelle ed i nipoti, anche se
  minori o inabili, studenti od apprendisti, ed in ogni caso i
  residenti all'estero.
    Si evince chiaramente che non si può chiamare "nucleo
  familiare" quello che esclude e cancella dal numero dei
  componenti il nucleo i figli studenti, quelli cioè
  costituzionalmente protetti, che esercitano o dovrebbero
  esercitare il diritto-dovere allo studio, ovvero i figli
  disoccupati che hanno superato il diciottesimo anno di età.
    Con l'assegno per il nucleo familiare non si comprende bene
  quale giustizia si è intesa affermare poiché, di fatto, viene
  penalizzata la stessa famiglia con l'esclusione dei figli e
  dei genitori e quanti altri realmente ne fanno parte.
    Con la presente proposta di legge intendiamo far conseguire
  ai lavoratori il diritto di riappropriarsi di vere quote
  salariali rappresentate dalla contribuzione "previdenziale"
  alla Cassa unica per gli assegni familiari, cioè di quella
  "contribuzione" strettamente legata al rapporto di lavoro,
  posta a carico della produzione per un fine ben preciso e
  costituzionalmente tutelato.
    Vogliamo ribadire che questo immenso patrimonio non può
  essere utilizzato per fini assistenziali, bensì per
  incrementare il salario dei lavoratori in forma adeguata alle
  reali necessità del nucleo familiare, con criteri legati al
  "reddito spendibile", modulando gli assegni in relazione al
  carico familiare ed in modo inversamente proporzionato al
  reddito, al numero dei figli, ricomprendendo tra questi i
  figli maggiorenni studenti e disoccupati fino al ventiseiesimo
  anno di età, purché privi di qualsiasi reddito, ovvero i figli
  maggiorenni a carico se totalmente inabili e i genitori privi
  di reddito o con redditi al minimo se invalidi o non
  autosufficienti.
    Intendiamo, altresì, cancellare l'iniquità di presunti
  limiti di reddito, ovvero quella serie di falsi redditi di
  povertà, dal momento in cui ne sono stati individuati diversi
  ed in contrasto tra loro come accade per gli assegni
  familiari, per l'assistenza sanitaria o per le pensioni.
    Falsi redditi perché oltretutto in contrasto con i princìpi
  di uguaglianza tra i cittadini, dal momento che i lavoratori
  dipendenti subiscono la tassazione alla fonte e tutto viene
  sottoposto al prelievo fiscale e previdenziale da parte del
  datore di lavoro, mentre non altrettanto accade per i
  lavoratori autonomi, professionisti o (inaudito) per i totali
  evasori.
    Con ciò non si intende minimamente criminalizzare i
  lavoratori autonomi o i professionisti, bensì sottolineare una
  stridente iniquità nella fissazione di presunti limiti di
  ricchezza che variano tra lavoratori dipendenti e autonomi con
  la conseguenza che tali limiti di reddito decidono poi la
  titolarità delle prestazioni.
 
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    Va chiarito, infatti, se il reddito del lavoratore
  dipendente debba assumersi al netto o al lordo delle
  detrazioni per oneri deducibili o per detrazioni fisse, ovvero
  se tra le detrazioni debbano comprendersi le spese sanitarie,
  le protesi, i costi scolastici, e quanto altro occorre per la
  crescita dei figli.
    Va chiarito, altresì, perché questi falsi redditi non siano
  mai stati considerati in base alle reali necessità e alle
  dimensioni dei bisogni familiari, che possono variare in modo
  drammatico da famiglia a famiglia, a seconda se trattasi di
  vedovo o vedova, nubile o celibe, divorziato o convivente,
  occupato o disoccupato.
    Si è dimenticato, ad esempio, che manca una tassazione
  separata del reddito in base ai componenti del nucleo
  familiare, il che penalizza fortemente le famiglie monoreddito
  creando di fatto nuove sacche di povertà.
    Con ciò non intendiamo dire che vanno privilegiate le
  famiglie nelle quali entra un solo reddito rispetto a quelle
  in cui entrano più redditi, bensì, riaffermare il principio di
  cui all'articolo 53 della Costituzione per cui "Tutti sono
  tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro
  capacità contributiva.  Il sistema tributario è informato a
  criteri di progressività".
    E' chiaro, quindi, che qualsiasi detrazione in somma fissa
  non rende giustizia ai lavoratori, vuoi perché corregge solo
  in parte e per l'anno precedente la dinamica del
  fiscal-drag,  vuoi perché l'alto grado di progressività
  delle aliquote finisce con il perdere la sua razionalità
  quando viene a mancare la tassazione separata dei familiari a
  carico, così come avviene per i coniugi entrambi
  lavoratori.
    Si può sostenere che in materia fiscale, nonostante le
  pronunce della Corte costituzionale, è mancata una corretta e
  concreta politica per la famiglia, che tenga conto dei costi
  aggiuntivi in base ai carichi familiari e che consenta al
  lavoratore che produce il reddito di dedurre gli oneri
  sopportati per i familiari a carico.
    Vi è stata, viceversa, una politica punitiva che ha
  scaricato sulla famiglia oneri e compiti non più
  sopportabili.
    A fronte di un "salario professionale" non sufficiente al
  sostentamento della famiglia, si sono escogitate forme di
  detrazione che non recuperano la svalutazione inflazionistica
  e non eliminano il drenaggio fiscale, bensì lo aggravano per i
  periodi successivi specie nelle famiglie monoreddito.
    Non sono state ridisegnate le curve delle aliquote IRPEF
  che in ogni caso dovrebbero escludere dal computo "il costo
  pro capite  annuo" di ogni familiare a carico, senza
  dimenticare, ad esempio, che la disoccupazione giovanile è
  sostenuta in massima parte dalle famiglie di lavoratori e
  pensionati a reddito fisso.
    Va sottolineato, ancora, che il meccanismo di scala mobile,
  posto a tutela dei salari, ha coperto in parte la svalutazione
  monetaria e l'erosione inflattiva del salario "professionale",
  ma ancora una volta ha ignorato i bisogni delle famiglie,
  penalizzando ulteriormente quelle monoreddito rispetto a
  quelle dove entrano due o più redditi e quindi più scale
  mobili.
    Senza chiedersi se le retribuzioni dei lavoratori siano
  davvero corrispondenti "alla qualità e quantità del lavoro
  prestato", va sottolineato il fatto che pretenziosamente sono
  stati imposti limiti di redditi fittizi, in contrasto con il
  principio di uguaglianza tra cittadini di cui all'articolo 3
  della Costituzione.
    Si è dimenticato, infatti, che "il salario è per il
  lavoratore", riferito alla sua professionalità e alle mansioni
  specifiche; un salario "professionale" che diviene sinonimo di
  ingiustizia per il lavoratore con familiari a carico, il quale
  - grazie a tali redditi fittizi non ripartiti tra i componenti
  il nucleo e tassati separatamente - viene a trovarsi nella
  identica posizione del lavoratore scapolo o senza carichi
  familiari.
    Il concetto di equità del salario in funzione della
  categoria e della qualifica rivestita, deve necessariamente
  associare l'elemento famiglia per far sì che la retribuzione
  sia sufficiente ad assicurare "a sé e alla famiglia una
  esistenza libera e dignitosa".
 
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    Ci si chiede in che modo i vari governi che si sono
  succeduti nell'arco di vita della prima Repubblica abbiano
  affrontato e risolto i problemi connessi con l'articolo 31
  della Costituzione, laddove è sancito che "La Repubblica
  agevola con misure economiche e altre provvidenze la
  formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti
  relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
  Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli
  istituti necessari a tale scopo".
    Spetta al Parlamento della seconda Repubblica dare
  attuazione pratica ai princìpi costituzionali, perché dal
  Paese sale forte la richiesta inascoltata di giustizia
  redistributiva, che in qualche modo vada incontro alle
  esigenze della famiglia, che riconosca la primaria
  responsabilità dei genitori, ed in particolare della donna
  madre, nella crescita e nell'educazione dei figli, per fare in
  modo che la famiglia possa assolvere ai suoi doveri senza
  assistenzialismi di Stato, riconoscendole viceversa quel
  valore sociale che compete come attivo soggetto sociale e
  politico della società.
    Occorre quindi ripensare tutta la politica  della
  famiglia  per fare in modo che la ridistribuzione del
  reddito sia incentrata  sulla famiglia,  creando una vera
  e propria rete di protezione  per la famiglia,
  soprattutto per recuperare il calo demografico e il
  progressivo invecchiamento della popolazione.
    Sono necessari sensibili mutamenti che abbiano una
  peculiare valenza culturale poiché, di fatto, la struttura
  familiare è destinata ad un progressivo sfaldamento, dal
  momento in cui cresce nel nostro Paese il numero dei nuclei
  familiari composti da una sola persona.
    Occorre evitare che l'invecchiamento della popolazione
  produca l'invecchiamento della società e non è lontano il
  giorno in cui lo Stato dovrà farsi carico di un sostegno alla
  fecondità, il quale non ha certamente lo scopo di far
  aumentare la popolazione, bensì quello di rallentare la
  diminuzione del tasso di natalità e della velocità di
  invecchiamento.  L'abbassamento del tasso di natalità farà
  sentire il suo peso anche sul futuro previdenziale.
    Tra le contraddizioni più evidenti della politica familiare
  si deve annoverare quella del controllo delle nascite e la
  pratica dell'aborto, con il risultato che di fatto si è
  legalizzata la politica contro la natalità.
    Si è penalizzata fortemente la coppia che desidera avere
  uno o più figli poiché ciò significa dimezzare il tenore di
  vita, per non parlare delle penalizzazioni che si legano alla
  disoccupazione, alla casa e alla convivenza con i genitori o i
  suoceri.
    La politica sociale per la famiglia ha ignorato
  completamente le diseguaglianze tra uomo e donna; la
  valorizzazione e il riconoscimento del lavoro educativo che la
  donna esercita sui figli, dimenticando che molto spesso la
  stessa è obbligata ad abbandonare l'attività lavorativa per
  dedicarsi ai figli e occuparsi della casa e degli anziani.
    Senza tema di smentita si può affermare che la politica fin
  qui seguita dai governi della prima Repubblica ha penalizzato
  la famiglia sotto tutti gli aspetti: da quello fiscale a
  quello sanitario; dal settore della scuola al settore dei
  trasporti, dai servizi sociali all'informazione.
    Per questo non si capisce bene quale funzione rivesta sul
  piano del diritto e del bisogno l'assegno per il nucleo
  familiare.
    Gli assegni, giova ripeterlo, avevano carattere
  previdenziale perché legati al prelievo contributivo a carico
  dei settori produttivi e destinati ai lavoratori dipendenti;
  l'assegno per il nucleo familiare, viceversa, dal momento che
  beneficia in parte del contributo pubblico, assume il
  carattere di prestazione assistenziale.
    L'ex direttore generale dell'INPS, il professor Gianni
  Billia, oggi segretario generale del Ministero delle finanze,
  in un recente saggio di politica previdenziale apparso sul
  numero 127 di  Sistema Previdenza,  a proposito di
  contraddizioni del sistema parla di "una serratissima griglia
  di controllo" per l'attribuzione degli assegni al nucleo
  familiare.
    Il professor Billia sottolinea come i trattamenti di
  famiglia "spettano in misura crescente alle consistenze del
  nucleo
 
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  familiare, ma sono subordinati a limiti di reddito prodotto
  da tutto il nucleo familiare nel suo complesso che partono da
  livelli realisticamente molto bassi.
    Basti considerare che, se una famiglia di due persone
  percepisce più di 14.500.000 lire l'anno di reddito non ha
  diritto agli assegni, se il nucleo è composto di sette
  persone, i trattamenti spettano solo se non si superano i 50
  milioni l'anno".
    Sempre il professor Billia sottolinea che: "tenuto conto
  dell'elevato livello di tali limiti che considerano il
  coacervo del reddito familiare, di fatto, i beneficiari della
  prestazione assorbono risorse di molto inferiori rispetto al
  gettito contributivo introiato a tale titolo: su 15.000
  miliardi incassati l'anno, l'INPS ne spende circa 5.000.  Tale
  contenimento della spesa per la famiglia, solo in minima
  parte, è da riconnettersi al fenomeno della diminuita
  natalità, mentre in effetti la vera ragione risiede nella
  diversità del meccanismo con il quale viene riconosciuto il
  diritto alla prestazione".
    Dallo studio di Billia emerge chiaramente che: "si
  penalizzano fortemente le strutture familiari
  nell'attribuzione dei trattamenti di sostegno, proprio in un
  momento in cui la famiglia dovrebbe essere oggetto di appositi
  interventi, tenuto conto del crescente calo delle nascite" e
  ancora: "La perversione del circuito si alimenta ulteriormente
  se si considera che la quota "risparmiata" di risorse non
  spese per la famiglia viene destinata alla erogazione per le
  pensioni e quindi, in buona misura, a finanziare quote di
  prestazioni assistenziali.
    Le metodologie e le regole di gestione di questi
  ammortizzatori sociali consentono accumuli di ricchezza in
  danno della collettività ed erogazioni "a soggetto" che
  rischiano di generare forme di pericoloso clientelismo".
    Dall'esame del professor Billia emerge chiaramente che un
  istituto di natura previdenziale contributivo, di fatto, si è
  trasformato in un meccanismo perverso; ha svuotato di
  contenuto economico le prestazioni e le maggiorazioni
  familiari; ha falcidiato numericamente i percettori; ha
  aumentato le disuguaglianze nelle condizioni di vita tra
  lavoratori scapoli e ammogliati.
    A fronte di un consistente attivo di cassa, destinato a
  salire perché il prelievo contributivo è percentualmente
  legato al salario (quindi man mano che salgono le retribuzioni
  aumenta il gettito e man mano che aumenta il gettito
  diminuiscono le nascite e gli aventi diritto), restano
  prestazioni a valori marginali e in nessun modo rapportate
  all'inflazione né ai bisogni delle famiglie.
    E' significativo un dato: tra il 1981 ed il 1987, a causa
  della svalutazione monetaria, il valore reale degli assegni ha
  perso il 52, 5 per cento del potere d'acquisto, il che sta a
  significare che gli assegni, per poter mantenere invariato il
  potere d'acquisto, dovevano passare dalle 19.760 lire a 41.576
  lire.
    Per citare un altro esempio, basta pensare che nel 1980 le
  prestazioni corrispondevano a metà delle entrate mentre
  l'attivo della gestione veniva e viene utilizzato per
  finanziare le gestioni passive, con la conseguenza che il
  patrimonio della Cassa unica assegni familiari aumenta in modo
  inversamente proporzionato all'indebitamento delle gestioni
  passive.
    C'è da osservare che il finanziamento degli assegni
  familiari per i lavoratori dipendenti privati grava unicamente
  sui datori di lavoro, mentre per il pubblico impiego le quote
  di aggiunta di famiglia sono a carico dello Stato e quindi
  della collettività.
    Nel settore privato l'aliquota è scesa progressivamente dal
  17,50 per cento degli anni 1961-1970, al 15 per cento degli
  anni 1971-1972; al 12,50 del 1973; al 7,50 per gli anni
  1974-1975; al 6,50 dal giugno 1975 e al 6,20 a partire dal
  1979.
    La riduzione dell'aliquota fu conseguente alla abolizione
  del massimale di retribuzione imponibile, ma tutto ciò non ha
  impedito che gli assegni familiari per i figli passassero tra
  il 1964 ed il 1987 da 5.330 lire a 19.760 lire.
    Si desume chiaramente che i governi hanno ignorato i
  problemi della famiglia e
 
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  con essi i dettati costituzionali anche quando le
  disponibilità economiche lo consentivano.
    Eppure i bisogni della gente sono via via aumentati mentre
  ancora oggi permangono situazioni meritevoli di attenta
  considerazione che sono state trascurate del tutto: come il
  caso delle donne le quali non possono accedere ai benefìci
  previdenziali se non attraverso il diritto del marito.
    Nel contesto previdenziale, infatti, manca una specifica
  legislazione che tuteli "in proprio" i singoli membri della
  famiglia, con il risultato che di fatto si va a penalizzare i
  suoi componenti proprio nei momenti di maggior bisogno.
    Pensiamo alle vedove, alle donne divorziate, alle quali
  molto spesso vengono affidati i figli; alle casalinghe che non
  hanno alcuna tutela legislativa ed economica e nessun
  riconoscimento giuridico per il gravoso lavoro svolto tra le
  mura domestiche per istruire ed accudire i figli e il coniuge,
  lavoro molto spesso aggravato dall'assistenza agli anziani e
  ai disabili.
    Gli attivi di cassa potevano essere utilizzati per la
  creazione di assegni consistenti alle casalinghe, ovvero per
  la istituzione di una polizza assicurativa alle donne
  costrette a lasciare il lavoro per dedicarsi ai figli e alla
  famiglia.
    Si poteva ipotizzare una forma mista di contribuzione
  figurativa, il cui onere fosse posto a carico del coniuge
  lavoratore e dello Stato per la prosecuzione del rapporto
  assicurativo fino al collocamento in quiescenza.
    Si poteva, ma sono mancati del tutto gli strumenti
  legislativi per il riconoscimento dei "diritti" nell'ambito
  della famiglia, per la ripartizione della cosiddetta
  solidarietà, che pur riconoscendo i bisogni indicasse le
  modalità e i criteri di "come" sopperire alle necessità di
  ogni singolo componente, con particolare attenzione verso il
  coniuge che non esercita attività lucrativa solo perché vuole
  od è costretto a provvedere all'educazione e all'assistenza
  dei figli.
    L'esclusione dei figli maggiorenni studenti, ad esempio,
  implica la necessità di individuare forme di tutela per il
  diritto allo studio, da conciliare con le necessità dei nuclei
  familiari degli anziani ove non esiste più un rapporto di
  lavoro.
    Nella attuale legislazione, carente di interventi di
  supporto per la famiglia, di fatto si tende a scaricare sulla
  stessa oneri impropri con costi proibitivi specie nel settore
  sanitario e scolastico.  Basta pensare al dramma delle famiglie
  colpite da  handicap  ovvero obbligate ad assistere
  anziani non autosufficienti.
    Il reddito minimo garantito per tutti è stato assunto dalla
  Unione europea come obiettivo qualificante l'evoluzione del
  mercato unico, ma mentre in molti Paesi europei è in corso
  l'adeguamento delle legislazioni, non altrettanto può dirsi
  per l'Italia.
    Poiché la famiglia è la cellula fondamentale della società
  si impone una politica basata sulla solidarietà e sul
  riconoscimento dei diritti sociali di ogni singolo
  componente.
    In questa prospettiva deve essere valorizzato il ruolo
  della famiglia mediante programmi di protezione sociale che
  non possono basarsi esclusivamente sui costi, ma sui valori e
  sui risultati che si possono conseguire.
    La famiglia deve essere soggetto attivo, il cui ruolo va
  sostenuto da una organica politica che recepisca i dettati
  costituzionali di cui agli articoli 1, 2, 3, 29, 30, 31, 36,
  37, 38 e 47.
    S'impone quindi una attenta legislazione con il compito di
  coordinare le politiche a favore dei bambini, dei giovani e
  degli anziani, anche alla luce delle direttive comunitarie e
  dei trattati internazionali.
    Sarà compito del Governo emanare norme su tutta la materia
  che comunque investe la famiglia, sia nel campo del lavoro che
  in quello dell'educazione, da quello fiscale a quello
  assistenziale, dalla prevenzione a quello socio assistenziale,
  dalla sanità alla previdenza, dalla casa alla scuola, dalla
  emigrazione alla immigrazione, dalla vecchiaia alla non
  autosufficienza.
    In questa ottica si pone la presente proposta di legge che
  sottoponiamo alla vostra attenzione nella certezza che in sede
  di dibattito la stessa possa essere senz'altro migliorata e
  perfezionata.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-366 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0366 TOTPAG=0012 TOTDOC=0009 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=023 PAGFIN=0007 RIGFIN=080 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=7 SORTRES= SORTDDL=036600 00 FASCIDC=12DDL0366 SORTNAV=0036600 000 00000 ZZDDLC366 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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