| (Assegni familiari).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo con cui disciplinare l'istituzione di assegni
familiari e di formule contributive a sostegno del reddito
delle famiglie disagiate, abrogando il decreto-legge 13 marzo
1988, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
maggio 1988, n. 153, a decorrere dalla data di entrata in
vigore del citato decreto legislativo.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è adottato in
conformità ai princìpi ed ai criteri direttivi desumibili
dalla presente legge, ed è emanato dopo che sul relativo
schema è stato espresso il parere delle competenti Commissioni
parlamentari.
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