| (Misura degli assegni familiari).
1. La misura degli assegni familiari di cui al comma 1
dell'articolo 1 sarà determinata in base alle disponibilità
economiche dei lavoratori, con criteri inversamente
proporzionati al reddito, prevedendo maggiorazioni in
relazione all'età dei figli, ovvero al fatto che questi
frequentino una scuola o l'università, che non prestino opera
retribuita o che non usufruiscano di borse di studio o di
presalari.
2. La misura degli assegni familiari di cui al comma 1
dell'articolo 1 sarà determinata altresì in base ad un
criterio che tenga conto del costo reale dei figli e del loro
numero, prevedendo la misura del raddoppio degli assegni per
il primo figlio e per i figli minorati a carico.
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