| (Norme in favore della famiglia).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dei
princìpi e dei criteri direttivi desumibili dalla legge
stessa, un decreto legislativo per coordinare e disciplinare
tutti i profili che in qualsiasi modo incidano nella sfera
familiare, quali la tutela della maternità e della vita del
nascituro e la tutela dei giovani e degli anziani.
2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è emanato dopo
che sul relativo schema è stato espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari.
| |