| (Promozione della parità tra i coniugi ed istituzione del
reddito minimo garantito).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
legislativo allo scopo di eliminare le disuguaglianze tra i
coniugi, riconoscendo e valorizzando il lavoro delle
casalinghe anche nel caso in cui le stesse abbiano interrotto
l'attività lavorativa per dedicarsi all'educazione dei
figli.
2. Ai fini di cui al comma 1:
a) sarà disciplinata la condizione previdenziale ed
assistenziale del coniuge
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meno abbiente e dei singoli componenti il nucleo familiare,
al fine di garantire l'effettività delle relative prestazioni
anche in caso di scioglimento del matrimonio o di separazione
consensuale;
b) sarà individuata una disciplina al fine di
rimuovere i rischi per i minori che vivono in famiglie
disagiate a causa della tossicodipendenza, della grave
malattia, della carcerazione o della assenza o mancanza
prolungata per qualsiasi motivo di uno dei genitori;
c) saranno adottate misure di politica sociale atte
a facilitare l'assolvimento dei compiti da parte dei coniugi,
prevedendo un reddito minimo garantito per consentire alla
famiglia ed ai singoli componenti il nucleo familiare una
esistenza libera e dignitosa;
d) sarà garantita la ripartizione dei diritti
previdenziali tra i coniugi, comprendendo tra questi la
titolarità del diritto alle prestazioni assistenziali al fine
di assicurare, anche attraverso una più onerosa contribuzione,
un trattamento pensionistico proporzionalmente maggiorato per
il coniuge e per i figli a carico;
e) sarà previsto un trattamento fiscale separato
del reddito dei familiari sulla base del numero dei componenti
il nucleo familiare, adottando particolari sconti o abbuoni
per le famiglie monoreddito, sulla base di criteri
inversamente proporzionali rispetto al reddito spendibile e al
numero dei familiari a carico, tenendo anche conto del fatto
che si tratti di studenti, di disoccupati o di inabili; tali
detrazioni fiscali saranno disposte in base al costo medio
annuo della vita pro capite calcolato dall'Istituto
nazionale di statistica (ISTAT) e con riferimento al tasso di
inflazione registrato nell'anno precedente alla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
1.
3. Il decreto legislativo di cui al comma 1, in conformità
ai princìpi ed ai criteri direttivi desumibili dalla presente
legge, è emanato dopo che sul relativo schema è stato espresso
il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
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