Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4554
DDL0366-0007
Progetto di legge Camera n. 366 - testo presentato - (DDL12-366)
(suddiviso in 9 Unità Documento)
Unità Documento n.7 (che inizia a pag.9 dello stampato)
...C366. TESTIPDL
...C366.
...PROPOSTA DI LEGGE
Art. 5.
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC366 ZZ12 ZZPD ZZPR
  (Promozione della parità tra i coniugi ed istituzione del
                  reddito minimo garantito).
    1.  Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla
  data di entrata in vigore della presente legge, un decreto
  legislativo allo scopo di eliminare le disuguaglianze tra i
  coniugi, riconoscendo e valorizzando il lavoro delle
  casalinghe anche nel caso in cui le stesse abbiano interrotto
  l'attività lavorativa per dedicarsi all'educazione dei
  figli.
    2.  Ai fini di cui al comma 1:
        a)  sarà disciplinata la condizione previdenziale ed
  assistenziale del coniuge
 
                              Pag. 10
 
  meno abbiente e dei singoli componenti il nucleo familiare,
  al fine di garantire l'effettività delle relative prestazioni
  anche in caso di scioglimento del matrimonio o di separazione
  consensuale;
        b)  sarà individuata una disciplina al fine di
  rimuovere i rischi per i minori che vivono in famiglie
  disagiate a causa della tossicodipendenza, della grave
  malattia, della carcerazione o della assenza o mancanza
  prolungata per qualsiasi motivo di uno dei genitori;
        c)  saranno adottate misure di politica sociale atte
  a facilitare l'assolvimento dei compiti da parte dei coniugi,
  prevedendo un reddito minimo garantito per consentire alla
  famiglia ed ai singoli componenti il nucleo familiare una
  esistenza libera e dignitosa;
        d)  sarà garantita la ripartizione dei diritti
  previdenziali tra i coniugi, comprendendo tra questi la
  titolarità del diritto alle prestazioni assistenziali al fine
  di assicurare, anche attraverso una più onerosa contribuzione,
  un trattamento pensionistico proporzionalmente maggiorato per
  il coniuge e per i figli a carico;
        e)  sarà previsto un trattamento fiscale separato
  del reddito dei familiari sulla base del numero dei componenti
  il nucleo familiare, adottando particolari sconti o abbuoni
  per le famiglie monoreddito, sulla base di criteri
  inversamente proporzionali rispetto al reddito spendibile e al
  numero dei familiari a carico, tenendo anche conto del fatto
  che si tratti di studenti, di disoccupati o di inabili; tali
  detrazioni fiscali saranno disposte in base al costo medio
  annuo della vita  pro capite  calcolato dall'Istituto
  nazionale di statistica (ISTAT) e con riferimento al tasso di
  inflazione registrato nell'anno precedente alla data di
  entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma
  1.
    3.  Il decreto legislativo di cui al comma 1, in conformità
  ai princìpi ed ai criteri direttivi desumibili dalla presente
  legge, è emanato dopo che sul relativo schema è stato espresso
  il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-366 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0366 TOTPAG=0012 TOTDOC=0009 NDOC=0007 TIPDOC=P DOCTIT=0003 COMM= FPD PAGINIZ=0009 RIGINIZ=020 PAGFIN=0010 RIGFIN=038 UPAG=NO PAGEIN=9 PAGEFIN=10 SORTRES= SORTDDL=036600 00 FASCIDC=12DDL0366 SORTNAV=0036600 000 00000 ZZDDLC366 NDOC0007 TIPDOCP DOCTIT0003 NDOC0003



Ritorna al menu della banca dati