| (Titolari del reddito minimo garantito).
1. Il reddito minimo garantito di cui all'articolo 5 sarà
sostitutivo di qualsiasi forma assistenziale e previdenziale,
sarà erogato ai disoccupati che abbiano compiuto il
ventiseiesimo anno di età, ai cittadini privi di qualsiasi
reddito, alle casalinghe prive di reddito proprio, al coniuge
separato, ai disabili, ai cittadini italiani emigrati che
rientrano in patria, ai giovani che necessitano di assistenza
personale di tipo terapeutico e riabilitativo, ai cittadini
che soffrono di una menomazione della capacità o dell'abilità
fisica, motoria, organica, sensoria od intellettuale, che
renda loro impossibile provvedere normalmente al proprio
sostentamento nell'età in cui dovrebbero intraprendere
un'attività lavorativa, ovvero ai cittadini che abbiano
superato il sessantacinquesimo anno di età privi di qualsiasi
reddito esclusa l'abitazione.
2. Il reddito minimo garantito di cui all'articolo 5
spetterà altresì agli invalidi civili, ai non vedenti ed ai
sordomuti, nonché ai cittadini senza fissa dimora a condizione
che risiedano nel comune di nascita ovvero nella città in cui
stabilmente hanno dimorato negli ultimi tre anni precedenti la
data di entrata in vigore della presente legge.
3. Saranno disciplinati i criteri e le modalità per la
concessione di un assegno di accompagnamento per i cittadini
colpiti da grave invalidità o da difficoltà motorie.
4. I percettori del reddito minimo garantito avranno titolo
al riconoscimento di una contribuzione previdenziale
figurativa a carico dello Stato.
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