| (Natura sostitutiva del reddito minimo garantito).
1. Alla data di entrata in vigore del decreto legislativo
di cui all'articolo 5, istitutivo del reddito minimo
garantito,
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cessano di avere efficacia tutti gli istituti di natura
economico-assistenziale, comunque denominati, a carico dello
Stato, delle regioni, delle province e dei comuni.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 5 stabilirà
il termine entro il quale è consentito l'esercizio del
dirittto di opzione per il reddito minimo garantito di cui al
medesimo articolo 5, ovvero per il mantenimento delle
prestazioni in essere, se più favorevoli.
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