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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4558
DDL0367-0002
Progetto di legge Camera n. 367 - testo presentato - (DDL12-367)
(suddiviso in 5 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C367. TESTIPDL
...C367.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC367 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Il problema dell'unicità dei
  contratti triennali nel pubblico impiego trae origine ormai da
  una vasta e consolidata giurisprudenza.  In conseguenza di tali
  orientamenti e di sentenze dei tribunali amministrativi
  regionali, della Corte dei conti e della magistratura
  ordinaria, il legislatore ha emanato norme che, per essere
  limitate ai singoli comparti hanno inasprito ancor di più i
  motivi del contendere fra le categorie degli esclusi.
    Pur se la Corte di cassazione, con sentenza del 2 giugno
  1977, n. 2249, stabiliva che "le parti contraenti degli
  accordi triennali per il personale del pubblico impiego non
  hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i
  soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo, e
  collocati in quiescenza nel triennio di validità", con il
  decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
  344, detto diritto veniva riconosciuto solo ad alcune
  categorie di pubblici dipendenti.  Contemporaneamente,
 
                               Pag. 2
 
  però veniva promulgata la legge 29 marzo 1983,
  n. 93, che pone sullo stesso piano tutti i destinatari degli
  accordi contrattuali, garantendo l'omogeneizzazione della
  posizione degli stessi.  Detto principio veniva immediatamente
  applicato dal TAR del Lazio, III sezione, che - con ordinanza
  27 maggio 1985, n. 622 - così disponeva: "destinatari degli
  accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di
  validità dei contratti, sia che rimangano in servizio
  nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza;
  l'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda
  solo gli effetti e la decorrenza degli stessi".
    Occorreva attendere il decreto del Presidente della
  Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e il
  decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
  relativo al comparto delle aziende autonome e delle
  amministrazioni autonome dello Stato, per vedere riconosciuto
  detto diritto, sia pure con decorrenze diverse, quasi a tutto
  il pubblico impiego, con la sola esclusione dei dipendenti
  dell'allora Ente ferrovie dello Stato che, per il fatto di non
  essere più Azienda di Stato, praticamente non viene più
  menzionato nei provvedimenti legislativi, per pura
  dimenticanza, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio
  1985, n. 210, stabilisce che l'ordinamento previdenziale ed
  assistenziale del personale dipendente continua ad essere
  regolato dalle leggi in vigore.  Solo con il rinnovo del
  contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio
  19901992 detto diritto veniva esplicitamente riconosciuto
  anche al personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato,
  senza però alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i
  lavoratori andati in quiescenza negli anni precedenti - in
  concreto, in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e
  19871989 - sono stati ingiustamente penalizzati.
    Ma i parziali risultati positivi conseguiti dai lavoratori
  dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che politiche, si
  vanificano subito quando il Ministero del tesoro - Ragioneria
  generale dello Stato - con suoi provvedimenti autonomi,
  diramati con circolari, di fatto annulla dette conquiste o per
  lo meno le rende inefficaci.  Infatti con la circolare 15
  febbraio 1987, n. 72, diramata a tutte le amministrazioni
  dello Stato ed alle direzioni provinciali del tesoro per
  dettare le norme sulla perequazione automatica per le pensioni
  pubbliche, a norma dell'articolo 21 della legge 17 dicembre
  1983, n. 730, si stabilisce che: "ai fini corretta
  applicazione provvedimenti riguardanti personale statale
  collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio
  1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di
  quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e
  dal 1^ gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più
  elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in
  sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al
  31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti
  perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto
  assorbiti".
    Detta disposizione veniva subito applicata a tutto il
  pubblico comparto, compresi i ferrovieri.
    E' manifesto quindi che gli effetti di una legge, pur se
  limitata nel tempo, fatta allo scopo di riconoscere un diritto
  patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza
  nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente
  modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità
  della legge stessa.  O tutto il contratto o la perequazione, è
  detto, senza alcuna motivazione.  Noi crediamo che il
  lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio, in
  quanto come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli
  aumenti nell'arco dei tre anni nasce da una pura esigenza di
  cassa.  Quindi giuridicamente gli aumenti sono da considerare
  come se fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di
  inizio del contratto e pertanto suscettibili degli aumenti per
  perequazione verificatisi nel corso del triennio, di cui alla
  legge n. 730 del 1983.
    Non solo ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno
  subìto una nuova interpretazione limitativa da parte del
  Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia
  nei rapporti dell'indennità di buonuscita.  Infatti sempre con
  circolare
 
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  del Ministero del tesoro, 7 luglio 1989, n. 12954, si è
  automaticamente stabilito che la unicità dei contratti
  nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini
  pensionistici e non pure a quelli della buonuscita.
    Affermazione subito contestata giudiziariamente ed a tutto
  oggi già ammontano a diverse decine le sentenze favorevoli ai
  lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro diritto al
  ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti
  contrattuali triennali.  Vedi ad esempio sentenza TAR del
  Lazio, III sezione, n. 302 del 1992, sentenza pretore di Roma
  10 gennaio 1992, n. 104493, 15 maggio 1992, n. 108192, e
  numerose altre che si sono nel frattempo succedute.
    Pertanto lo scopo della presente proposta di legge è quello
  di riconoscere il diritto al contratto triennale ai cessati
  dal servizio dal 1981 al 1989 e quello di dirimere dubbi ed
  interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni
  emanate che infine assume anche una finalità economica perché
  alienerebbe tutta la massa di pendenze giudiziarie, sempre più
  numerose, che hanno un costo di rilevanza non trascurabile;
  oltre che a rendere un dovuto atto di giustizia ai pensionati
  ferrovieri che
  sono in attesa di vedere riconosciuto un loro diritto come
  gli altri pubblici dipendenti.
    All'articolo 1 viene stabilito che il personale già
  dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
  poi Ente ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nella
  vigenza di uno dei contratti triennali di quelli succedutisi
  dal 1981 al 1992 ha diritto al trattamento di pensione
  calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di
  cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze
  stabilite dalle disposizioni emanate nell'arco del
  triennio.
    All'articolo 2 viene stabilito che gli aumenti stipendiali
  concessi dopo la data della messa in quiescenza ma durante la
  vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il
  ricalcolo della pensione che per il trattamento di fine
  rapporto (buonuscita).
    All'articolo 3 viene stabilito che gli aumenti stipendiali
  concessi dopo la messa in quiescenza e durante la vigenza
  contrattuale, sono cumulabili con gli aumenti perequativi
  delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge 17 dicembre
  1983, n. 730, che non vengono riassorbiti contrariamente a
  quanto stabilito dalla circolare 15 febbraio 1987, n. 72,
  della Rragioneria generale dello Stato.
 
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