| Onorevoli Colleghi! -- Il problema dell'unicità dei
contratti triennali nel pubblico impiego trae origine ormai da
una vasta e consolidata giurisprudenza. In conseguenza di tali
orientamenti e di sentenze dei tribunali amministrativi
regionali, della Corte dei conti e della magistratura
ordinaria, il legislatore ha emanato norme che, per essere
limitate ai singoli comparti hanno inasprito ancor di più i
motivi del contendere fra le categorie degli esclusi.
Pur se la Corte di cassazione, con sentenza del 2 giugno
1977, n. 2249, stabiliva che "le parti contraenti degli
accordi triennali per il personale del pubblico impiego non
hanno la disponibilità di escludere dai miglioramenti i
soggetti in servizio alla data iniziale dell'accordo, e
collocati in quiescenza nel triennio di validità", con il
decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
344, detto diritto veniva riconosciuto solo ad alcune
categorie di pubblici dipendenti. Contemporaneamente,
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però veniva promulgata la legge 29 marzo 1983,
n. 93, che pone sullo stesso piano tutti i destinatari degli
accordi contrattuali, garantendo l'omogeneizzazione della
posizione degli stessi. Detto principio veniva immediatamente
applicato dal TAR del Lazio, III sezione, che - con ordinanza
27 maggio 1985, n. 622 - così disponeva: "destinatari degli
accordi sono tutti quelli in servizio alla data di inizio di
validità dei contratti, sia che rimangano in servizio
nell'intero triennio sia che vengano collocati in quiescenza;
l'eventuale scaglionamento nel tempo dei benefici riguarda
solo gli effetti e la decorrenza degli stessi".
Occorreva attendere il decreto del Presidente della
Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, per il comparto scuola e il
decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266,
relativo al comparto delle aziende autonome e delle
amministrazioni autonome dello Stato, per vedere riconosciuto
detto diritto, sia pure con decorrenze diverse, quasi a tutto
il pubblico impiego, con la sola esclusione dei dipendenti
dell'allora Ente ferrovie dello Stato che, per il fatto di non
essere più Azienda di Stato, praticamente non viene più
menzionato nei provvedimenti legislativi, per pura
dimenticanza, anche se l'articolo 21 della legge 17 maggio
1985, n. 210, stabilisce che l'ordinamento previdenziale ed
assistenziale del personale dipendente continua ad essere
regolato dalle leggi in vigore. Solo con il rinnovo del
contratto collettivo nazionale di lavoro per il triennio
19901992 detto diritto veniva esplicitamente riconosciuto
anche al personale dipendente dall'Ente ferrovie dello Stato,
senza però alcun riferimento al periodo pregresso, per cui i
lavoratori andati in quiescenza negli anni precedenti - in
concreto, in vigenza dei contratti 1981-1983, 1984-1986 e
19871989 - sono stati ingiustamente penalizzati.
Ma i parziali risultati positivi conseguiti dai lavoratori
dopo lunghi anni di lotte, sia giudiziarie che politiche, si
vanificano subito quando il Ministero del tesoro - Ragioneria
generale dello Stato - con suoi provvedimenti autonomi,
diramati con circolari, di fatto annulla dette conquiste o per
lo meno le rende inefficaci. Infatti con la circolare 15
febbraio 1987, n. 72, diramata a tutte le amministrazioni
dello Stato ed alle direzioni provinciali del tesoro per
dettare le norme sulla perequazione automatica per le pensioni
pubbliche, a norma dell'articolo 21 della legge 17 dicembre
1983, n. 730, si stabilisce che: "ai fini corretta
applicazione provvedimenti riguardanti personale statale
collocato a riposo periodo vigenza contrattuale triennio
1985-1987 et avente titolo at riliquidazione trattamento di
quiescenza, importi pensione decorrenti dal 1^ gennaio 1987 e
dal 1^ gennaio 1988, in quanto commisurati at nuove e più
elevate basi pensionabili, dovranno essere attribuiti in
sostituzione importi pensione in godimento rispettivamente al
31 dicembre 1986 e 31 dicembre 1987, comprensivi aumenti
perequativi nel frattempo concessi che resteranno pertanto
assorbiti".
Detta disposizione veniva subito applicata a tutto il
pubblico comparto, compresi i ferrovieri.
E' manifesto quindi che gli effetti di una legge, pur se
limitata nel tempo, fatta allo scopo di riconoscere un diritto
patrimoniale al lavoratore che viene posto in quiescenza
nell'arco del contratto triennale, vengono inspiegabilmente
modificati da una circolare che di fatto annulla le finalità
della legge stessa. O tutto il contratto o la perequazione, è
detto, senza alcuna motivazione. Noi crediamo che il
lavoratore abbia diritto all'uno ed all'altro beneficio, in
quanto come affermato da numerose sentenze, la dilazione degli
aumenti nell'arco dei tre anni nasce da una pura esigenza di
cassa. Quindi giuridicamente gli aumenti sono da considerare
come se fossero stati corrisposti tutti nel primo giorno di
inizio del contratto e pertanto suscettibili degli aumenti per
perequazione verificatisi nel corso del triennio, di cui alla
legge n. 730 del 1983.
Non solo ma i suddetti provvedimenti legislativi hanno
subìto una nuova interpretazione limitativa da parte del
Ministero del tesoro, sia sulla funzione che sull'efficacia
nei rapporti dell'indennità di buonuscita. Infatti sempre con
circolare
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del Ministero del tesoro, 7 luglio 1989, n. 12954, si è
automaticamente stabilito che la unicità dei contratti
nell'arco del triennio doveva intendersi limitata ai soli fini
pensionistici e non pure a quelli della buonuscita.
Affermazione subito contestata giudiziariamente ed a tutto
oggi già ammontano a diverse decine le sentenze favorevoli ai
lavoratori che hanno avuto riconosciuto il loro diritto al
ricalcolo della buonuscita comprensiva degli aumenti
contrattuali triennali. Vedi ad esempio sentenza TAR del
Lazio, III sezione, n. 302 del 1992, sentenza pretore di Roma
10 gennaio 1992, n. 104493, 15 maggio 1992, n. 108192, e
numerose altre che si sono nel frattempo succedute.
Pertanto lo scopo della presente proposta di legge è quello
di riconoscere il diritto al contratto triennale ai cessati
dal servizio dal 1981 al 1989 e quello di dirimere dubbi ed
interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni
emanate che infine assume anche una finalità economica perché
alienerebbe tutta la massa di pendenze giudiziarie, sempre più
numerose, che hanno un costo di rilevanza non trascurabile;
oltre che a rendere un dovuto atto di giustizia ai pensionati
ferrovieri che
sono in attesa di vedere riconosciuto un loro diritto come
gli altri pubblici dipendenti.
All'articolo 1 viene stabilito che il personale già
dipendente dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato,
poi Ente ferrovie dello Stato, cessato dal servizio nella
vigenza di uno dei contratti triennali di quelli succedutisi
dal 1981 al 1992 ha diritto al trattamento di pensione
calcolato sull'importo effettivamente corrisposto alla data di
cessazione dal servizio e nelle misure e con le decorrenze
stabilite dalle disposizioni emanate nell'arco del
triennio.
All'articolo 2 viene stabilito che gli aumenti stipendiali
concessi dopo la data della messa in quiescenza ma durante la
vigenza contrattuale triennale, sono validi sia per il
ricalcolo della pensione che per il trattamento di fine
rapporto (buonuscita).
All'articolo 3 viene stabilito che gli aumenti stipendiali
concessi dopo la messa in quiescenza e durante la vigenza
contrattuale, sono cumulabili con gli aumenti perequativi
delle pensioni, di cui all'articolo 21 della legge 17 dicembre
1983, n. 730, che non vengono riassorbiti contrariamente a
quanto stabilito dalla circolare 15 febbraio 1987, n. 72,
della Rragioneria generale dello Stato.
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