| 1. Per il personale già dipendente dall'Azienda autonoma
delle ferrovie dello Stato, e successivamente dall'Ente
ferrovie dello Stato, che sia comunque cessato dal servizio
nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1981 e il 31 dicembre
1989 con diritto al trattamento di quiescenza, gli aumenti
stipendiali previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 6 ottobre 1982, n. 804, dalle leggi 10 luglio 1984,
n. 292, e successive modificazioni e 24 dicembre 1985, n. 779,
dalla delibera n. 54 del 19 marzo 1986 del consiglio di
amministrazione dell'Ente Ferrovie dello Stato e dal contratto
collettivo nazionale di lavoro per il triennio 1987-1989,
approvato con delibera numero 26/1988 e dal contratto di
lavoro per il triennio 19901992, approvato con delibera numero
AS/610 del 18 ottobre 1990, hanno effetto per il periodo di
vigenza del contratto, sul trattamento ordinario di
quiescenza, normale e privilegiato, negli importi
effettivamente corrisposti alla data di cessazione dal
servizio e nelle misure e con le decorrenze stabilite dalle
citate disposizioni.
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