| 1. Per le spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 è
autorizzata l'istituzione di un apposito capitolo nello stato
di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e della
navigazione, con uno stanziamento di lire 2.000 milioni per
l'esercizio 1994. Si applicano le disposizioni contenute nel
terzo comma dell'articolo 36 del regio decreto 18 novembre
1923, n. 2440.
2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al
capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del
tesoro per l'anno 1994, all'uopo utilizzando l'accantonamento
relativo al Ministero dei trasporti e della navigazione.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con
proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
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