| 1. Le cose recuperate nel corso dei lavori di rimozione e
recupero del relitto di cui all'articolo 1 sono acquisite allo
Stato e il Ministero dei trasporti e della
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navigazione provvede alla loro eventuale custodia, se
richiesta dall'autorità giudiziaria e, comunque, alla vendita,
secondo le disposizioni di cui agli articoli 508 e 510 del
codice della navigazione, fermo restando il diritto alla
rivalsa nei confronti del proprietario e dell'armatore della
motonave Stabia I, o suoi aventi causa, delle spese
sostenute, al netto dei ricavi dell'incanto.
2. Le somme introitate per effetto delle disposizioni del
comma 1 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato con
imputazione al capitolo 3570 dello stato di previsione
dell'entrata per il 1994.
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