| 1. Le aree agricole, ancorché non coltivate, esistenti
all'interno dei centri urbani, non possono essere destinate ad
usi diversi e non sono assoggettabili ad occupazione, ancorché
temporanea, per motivi di urgenza né ad esproprio per motivi
di pubblica utilità, a meno che siano finalizzati alla
istituzione di un parco pubblico.
2. Qualora le aree di cui al comma 1 siano coltivate, la
loro proprietà ed il loro possesso sono esenti da qualunque
imposta, anche nel caso di trasferimento per successione o per
atto tra vivi.
3. La vendita e l'acquisto dei prodotti ed i redditi
agricoli derivanti dalla coltivazione delle aree di cui al
comma 1 sono altresì esenti da qualunque imposta.
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