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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4572
DDL0370-0002
Progetto di legge Camera n. 370 - testo presentato - (DDL12-370)
(suddiviso in 4 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C370. TESTIPDL
...C370.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC370 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- E' indubitabile la necessità e
  l'urgenza di intervenire, immediatamente, per assicurare la
  funzionalità dei collegi inquirenti per i reati ministeriali
  costituiti ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale
  16 gennaio 1989, n. 1, presso i tribunali ordinari aventi sede
  nei capoluoghi dei distretti di corte d'appello, ed in
  particolare per l'organizzazione, ai sensi dell'articolo 97
  della Costituzione, del collegio inquirente per i reati
  ministeriali costituito presso il tribunale di Roma, con
  competenza per il distretto della corte d'appello di Roma.
    E' importante infatti consentire a tali organi collegiali,
  istituiti con la legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,
  approvata dal Parlamento sulla base della volontà popolare di
  abrogare la Commissione
  parlamentare inquirente, espressa nelle votazioni per i
  referendum  popolari del novembre 1987, l'adeguato
  svolgimento della loro funzione giurisdizionale "inquirente"
  attraverso la garanzia pratica data dalla soluzione
  legislativa di una triplice serie di esigenze che ne
  impedirebbero l'efficace funzionamento.
    E' infatti importante assicurare ai magistrati sorteggiati,
  ai sensi dell'articolo 7 della legge costituzionale 16 gennaio
  1989, n. 1, per il periodo biennale previsto da tale norma e
  per l'eventuale periodo di proroga della funzione indicato nel
  secondo comma dello stesso articolo, la possibilità di
  svolgere esclusivamente la speciale funzione inquirente
  esentandoli per tali periodi dallo svolgimento delle normali
  attività giurisdizionali presso gli
 
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  uffici giudiziari cui sono e restano assegnati, in modo da
  evitare l'attuale insopportabile e rischiosa duplicazione di
  funzioni.
    E' ancora necessario costituire i collegi esistenti in
  uffici autonomi presso i tribunali aventi sede nel capoluogo
  del distretto giudiziario della corte di appello
  territorialmente competente, e quindi in maniera simmetrica a
  quanto fatto per gli uffici delle procure della Repubblica
  presso i medesimi tribunali.  Di conseguenza si dovranno
  apportare le necessarie modifiche alle tabelle di legge che
  prevedono gli uffici giudiziari nonché prevedere le relative
  qualifiche dirigenziali da attribuire ai funzionari
  amministrativi che già dirigono le segreterie dei collegi
  istituiti.
    Per il collegio inquirente per i reati ministeriali di Roma
  si dovranno considerare particolari iniziative organizzative
  visto il preponderante carico di lavoro dovuto al fatto
  oggettivo che il Governo ha sede in Roma e che gli atti
  ministeriali, tranne casi particolari, vengono formati nella
  capitale, per cui la competenza territoriale è, quasi per la
  totalità dei procedimenti, del collegio di Roma.
    Occorre anche considerare che soltanto dal 16 gennaio 1989
  al 6 giugno 1992 si sono avuti nel nostro Paese 154
  procedimenti per reati ministeriali dei quali 151 istruiti o
  in fase di istruzione presso il collegio di Roma, due presso
  quello di Milano ed uno a Napoli, e che questi ultimi tre sono
  stati comunque successivamente trasmessi a Roma per motivi di
  competenza territoriale.  Pertanto, dal gennaio 1989 ad oggi,
  l'attività del collegio di
  Roma comprende almeno il 98 per cento dei casi di
  procedimenti per reati ministeriali finora avutisi nonostante
  i gravissimi problemi che hanno impedito sin dal suo nascere
  la piena funzionalità dell'organo.  Di conseguenza occorre
  costituire l'ufficio di segreteria del collegio, prevedendo
  necessariamente per il funzionario preposto l'inquadramento in
  un'adeguta qualifica dirigenziale ed inoltre la relativa
  dotazione organica, numerica e per qualifica, del personale
  addetto, secondo quanto risolto dalla tabella allegata alla
  presente proposta di legge.
    Occorre infine costituire, presso i collegi oggetto della
  presente proposta di legge, delle sezioni di polizia
  giudiziaria effettivamente operative e dotate di tutti i mezzi
  necessari all'efficace svolgimento delle attività di indagini
  preliminari, attribuite al collegio dall'articolo 1 della
  legge 5 giugno 1989, n. 219, prevedendone l'adeguata
  composizione con ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria
  esperti nella lotta per la repressione dei reati contro la
  pubblica amministrazione, assegnati dall'Arma dei carabinieri,
  dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di finanza.
    Ci si consenta di aggiungere che il recente carico di
  presunti reati ministeriali gravante sul collegio di Roma e la
  gravità delle carenze evidenziate da una interrogazione
  parlamentare presentata già nel 1992 anche per quello che
  riguarda persino i materiali dell'ufficio giudiziario,
  suggeriscono l'assoluta opportunità ed urgenza di approvare la
  proposta che segue che peraltro riproduce quella n. 1114 del
  24 giugno 1992 (XI legislatura).
 
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