| 1. I collegi previsti dall'articolo 7 della legge
costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, e costituiti alla data
di entrata in vigore della presente legge, sono costituiti
come uffici autonomi presso il tribunale avente sede nel
capoluogo del distretto di corte d'appello territorialmente
competente, sotto la vigilanza diretta della corte
d'appello.
2. I magistrati chiamati, per sorteggio, a costituire i
collegi per il periodo biennale e per l'eventuale periodo di
proroga delle funzioni, come previsto dall'articolo 7, comma
2, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1,
esercitano, per tali periodi, pur rimanendo assegnati agli
uffici giudiziari di provenienza, esclusivamente le speciali
funzioni, individuate sulla base di un provvedimento del
presidente della corte d'appello territorialmente competente,
adottato su domanda dei magistrati competenti, in
considerazione del carico di lavoro del collegio determinato
dal numero dei procedimenti pendenti.
3. Presso i collegi sono istituite speciali sezioni di
polizia giudiziaria composte da ufficiali ed agenti di polizia
giudiziaria esperti in materia di reati contro la pubblica
amministrazione, rispettivamente provenienti dall'Arma dei
carabinieri, dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di
finanza.
| |