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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XII Legislatura

Documento


4576
DDL0371-0002
Progetto di legge Camera n. 371 - testo presentato - (DDL12-371)
(suddiviso in 10 Unità Documento)
Unità Documento n.2 (che inizia a pag.1 dello stampato)
...C371. TESTIPDL
...C371.
RELAZIONE
ZZDDL ZZDDLC ZZNONAV ZZDDLC371 ZZ12 ZZRL ZZPR
    Onorevoli Colleghi! -- Nel 1942 veniva emanata una legge
  altamente innovativa per la materia di cui trattava, legge che
  oggi correntemente si definisce "del 2 per cento" e la cui
  esatta titolazione, voluta allora espressamente da Benito
  Mussolini, era quella di "Legge per l'arte negli edifici
  pubblici" (legge 11 maggio 1942, n. 839) e tuttora in vigore
  con similare dizione: "Norme per l'arte negli edifici
  pubblici" (legge 29 luglio 1949, n. 717, che ha abrogato,
  riproducendone i contenuti, la legge n. 839 del 1942), poi
  modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.
    Questa legge fu, a suo tempo, il coronamento di una
  politica d'intervento per l'arte che poneva in quegli anni il
  Governo italiano in una dimensione assolutamente nuova
  rispetto a questo problema; infatti Marino Lazzari, direttore
  della rivista  Le Arti  e preposto alla direzione generale
  delle arti presso il competente Ministero, scriveva a questo
  proposito: "Sotto questo titolo apparentemente prosaico, che
  sembra rivelare un arido tecnicismo, si nasconde una delle
  leggi più elevate e umanistiche che la storia ricordi, e certo
  la legge più rivoluzionaria nel campo delle arti che
 
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  mai governo abbia varato..." e più oltre affermava che
  "nessun partito, nessun governo aveva mai previsto tanta larga
  assistenza, un così attento incoraggiamento alle arti.  Ma è
  così che la civiltà di un popolo non si arresta alle
  celebrazioni retoriche del passato, e non si isterilisce nella
  catalogazione fallimentare della gloria trascorsa" (da  In
  Italia, l'arte ha da essere italiana?,  Mondadori, Milano,
  1942).
    In effetti, per quanto possano aver affermato per anni i
  detrattori del regime fascista, esso, particolarmente nella
  persona di Benito Mussolini, ebbe a questo proposito una
  condotta attenta e rispettosa della personalità degli artisti,
  come si può rilevare sin dalle sue primissime prese di
  posizione a questo riguardo: si consideri attentamente il
  discorso che Mussolini pronunciò in occasione della prima
  mostra del Novecento a Milano nel 1923, dove affermava che
  "non si può governare ignorando l'arte e gli artisti; l'arte è
  una manifestazione essenziale dello spirito umano; comincia
  con la storia dell'umanità e seguirà l'umanità fino agli
  ultimi giorni.
    E in un paese come l'Italia sarebbe deficiente un Governo
  che si disinteressasse dell'arte e degli artisti.
    Dichiaro che è lungi da me l'idea di incoraggiare qualche
  cosa che possa assomigliare all'arte di Stato.  L'arte rientra
  nella sfera dell'individuo.
    Lo Stato ha un solo dovere: quello di non sabotarla, di
  dare condizioni umane agli artisti, di incoraggiarli dal punto
  di vista artistico e nazionale.
    Ci tengo a dichiarare che il Governo che ho l'onore di
  presiedere è un amico sincero dell'arte e degli artisti" (da
   Il Popolo d'Italia  del 27 marzo 1923).
    Fra queste prime enunciazioni di principio e la
  realizzazione della legge per le opere d'arte negli edifici
  pubblici sono intercorsi invero molti anni, ma non si può
  ignorare che un interessamento del Governo in questo senso era
  già in atto da diverso tempo; infatti l'intervento di artisti
  negli edifici pubblici era già precedente alla legge: non si
  può misconoscere quanto fu fatto, ad esempio, per la
  decorazione del Palazzo di giustizia a Milano, edificio che
  rappresenta già di per se stesso, con le opere di oltre un
  centinaio di artisti, uno spaccato sull'arte italiana a
  cavallo fra le due guerre; ed ancora l'allestimento della
  Mostra della rivoluzione fascista al quale parteciparono
  artisti come Sironi, Funi, Marino Marini, Paulucci,
  Prampolini, Dottori; gli affreschi di Ottone Rosai del
  19351936 per la stazione di Firenze, i pannelli di Lorenzo
  Viani per quella di Viareggio e sempre di Viani gli affreschi
  al Collegio IV novembre per gli orfani del mare, al Lido di
  Roma nel 1936; ed ancora l'affidamento a Sironi dell'affresco
  "L'Italia fra le Arti e le Scienze" nella città universitaria
  di Roma, affresco restaurato anni addietro da Carlo Siviero
  con notevoli snaturamenti come dimostrò la mostra del giugno
  1985, realizzata dall'università di Roma, dove erano esposti
  gran parte dei bozzetti preparatori dai quali si evidenziava
  come nell'opera di restauro fossero stati eliminati tutti i
  simboli che si potevano riferire al regime fascista: pare che
  nei primi anni cinquanta fosse stato richiesto a Sironi di
  effettuare il restauro, che appunto prevedeva la cancellazione
  dei simboli che si riferivano al periodo in cui l'opera era
  stata realizzata, per cui si suppone che essendosi Sironi
  rifiutato di sottostare a tale clausola, il restauro fu
  affidato al Siviero, che evidentemente non si preoccupò più di
  tanto dello snaturamento dell'opera.
    Può essere interessante per meglio comprendere la tendenza
  del Governo di allora rispetto a questo settore della vita
  nazionale, anche se ciò ci allontana leggermente dallo
  specifico argomento di questa proposta di legge, osservare un
  altro aspetto della politica artistica di questi anni: nel
  1940 l'allora ministro Bottai istituì un ufficio per l'arte
  contemporanea presso la direzione generale delle antichità e
  belle arti, le cui finalità si possono ricavare da
  un'intervista rilasciata dallo stesso ministro alla rivista
  Le Arti  (11 marzo 1940), intervista nella quale
  affermava che detto ufficio era "semplicemente un mezzo col
  quale lo Stato si propone di tutelare il patrimonio artistico
  dell'arte contemporanea
 
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  e di esprimere tutto il contenuto educativo utile alla
  Nazione.  L'opera d'arte acquisita al patrimonio ideale della
  Nazione è un bene da proteggere e da amministrare allo stesso
  identico modo con cui lo Stato amministra e tutela le opere
  d'arte antica".  Bottai prevedeva quindi la realizzazione di un
  archivio nominativo, fotografico e bibliografico che
  raccogliesse tutti gli elementi relativi all'attività degli
  artisti, e proseguiva affermando che il "nuovo ufficio si
  occuperà anche di acquisti e di mercato" perché "l'artista
  deve vivere del proprio lavoro.  Lo Stato deve saper
  organizzare all'artista una possibilità di smercio della
  propria produzione artistica".
    E se dovesse nascere il dubbio che questo ufficio
  rappresentasse una forma di condizionamento statalistico da
  parte del regime, in quell'attività umana che "rientra nella
  sfera dell'individuo", sempre sullo stesso numero di  Le
  Arti  troviamo un articolo di Giovanni Gentile, il quale,
  prendendo proprio lo spunto dalla creazione di questo ufficio
  per l'arte contemporanea, dopo aver rilevato che lo Stato ha
  riconosciuto il valore del patrimonio artistico vivo afferma
  che esso "non presumerà di trasformarsi in produttore diretto,
  prescrivendo programmi più o meno astratti, ma falsi sempre in
  misura della loro astrattezza.  Lo Stato contiene il cittadino
  e s'immedesima con esso.  Contiene l'arte perché il cittadino è
  artista; ma esso non si sostituisce né all'artista né al
  filosofo, come non si sostituisce al medico né
  all'agricoltore.  Sovrapponendo l'arte ad arte, si
  staccherebbero dalla fonte della vita, che è nel concreto
  cittadino".
    Ma, tornando all'origine del nostro discorso, era, la legge
  in oggetto, nata con il preciso scopo di creare condizioni
  favorevoli all'affermazione dell'arte e degli artisti italiani
  offrendo loro delle concrete possibilità operative, favorendo
  nel contempo la realizzazione di quel rapporto fra arte e
  ambiente, di cui ancor oggi si parla tanto ma per cui si fa
  assai poco: dal dopoguerra ad oggi essa è stata sempre più
  disattesa, nonostante che l'articolo 2- bis  della legge
  n. 717 del 1949, introdotto dall'articolo 4 della legge n. 237
  del 1960, reciti esattamente che: "Nelle operazioni di
  collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il
  collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale
  responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui
  all'articolo 1.
    In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non
  collaudabile fino a quando gli obblighi di cui sopra siano
  stati adempiuti o l'amministrazione inadempiente abbia versato
  la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per
  cento alla soprintendenza alle gallerie competente per
  territorio, la quale si sostituisce all'amministrazione
  interessata per l'adempimento degli obblighi di legge".
    Se in Italia si facesse un censimento di tutti gli edifici
  pubblici carenti di detti obblighi di legge non crediamo di
  andare errati affermando che si offrirebbe agli artisti
  italiani la possibilità di operare concretamente per lungo
  tempo: solo a Genova riteniamo che nulla sia stato fatto,
  nonostante che gli edifici siano stati collaudati ormai da
  molti anni, relativamente alla sede del tribunale in Portoria,
  agli, allora, nuovi edifici amministrativi ed alla nuova sala
  consiliare del comune di Genova, nonché al palazzo della
  regione Liguria in via Fieschi.  Tutti edifici in cui il valore
  della cifra che avrebbe dovuto essere destinata alle opere
  d'arte supera ovviamente l'importo dei due milioni di lire per
  cui, come stabilisce l'articolo 2, secondo comma, della legge
  n. 717 del 1949, come sostituito dall'articolo 3 della legge
  n. 237 del 1960: "Qualora il valore complessivo delle opere
  d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le
  amministrazioni provvederanno all'assegnazione mediante
  concorso a carattere nazionale", adeguatamente pubblicizzato e
  pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale.
    Le cause del degrado di questa legge sono a nostro parere
  molteplici; è chiaro che  in primis  va posto il
  disinteresse e la trascuratezza delle amministrazioni
  nell'adempiere gli obblighi a cui sono tenute per dovere
  d'ufficio, nonostante il gran parlare che fanno di arte e
  cultura: ma scriveva Ardengo Soffici nel suo "Taccuino di Arno
  Borghi" (Vallecchi, Firenze 1933) che
 
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  "Dove meno si fa arte, sempre si parla d'arte.  Ossia: chi
  meno fa arte, più ne parla; l'estetica prospera quando l'arte
  stenta";  in secundis  l'inadeguatezza delle
  organizzazioni di categoria degli artisti, che dovrebbero
  essere quelle che maggiormente premono per l'applicazione di
  quella che è forse l'unica legge che, bene o male, riguarda
  concretamente gli artisti e riconosce loro un ruolo perché la
  commissione giudicatrice nei concorsi nazionali, formata di
  nove elementi, comporta, come recita l'articolo 2, la presenza
  di "tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal
  Ministero della pubblica istruzione (ora invero da quello per
  i beni culturali ed ambientali) su designazione delle
  associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e
  maggiormente rappresentative".
    Tanto, onorevoli colleghi, si poteva leggere sul  Secolo
  d'Italia  del 1^ dicembre 1989 in un articolo a firma di
  Giovanni B. Frangini e che ci sentiamo di condividere parola
  per parola.  Anzi, più di due anni dopo quelle considerazioni
  sembrano assumere ancora maggiore autorità dato che
  l'inadempienza dell'esecutivo al dettato della legge si è
  decisamente aggravata.
    Ed è per comprendere sino in fondo i motivi della
  incredibile, e inspiegabile, mancata attuazione della legge,
  constatata personalmente oltre che sul campo ed in colloqui
  con molti artisti italiani, anche dalle risposte del Ministro
  per i beni culturali
  e ambientali  ad interim  - che è anche il capo
  dell'esecutivo - a taluni atti ispettivi del primo dei
  firmatari di questa proposta e poter poi articolare i
  conseguenti atti parlamentari di censura e di indirizzo nei
  confronti del Governo, che proponiamo con questa iniziativa
  legislativa la istituzione di una Commissione parlamentare
  d'inchiesta secondo quanto è specificato nell'articolato.  A
  Napoli, a Caserta, nelle loro province, nelle centinaia dei
  loro comuni - molti dei quali interessati dalla ricostruzione
  post-sismica - non risulta ad esempio che la legge "del 2 per
  cento", pur in presenza di migliaia e migliaia di opere
  pubbliche (dal centro direzionale agli uffici delle poste e
  telecomunicazioni, dagli ospedali alle opere viarie) sia stata
  mai applicata.  Ed è una vergogna!
    Confidiamo nella vostra approvazione per recuperare
  all'arte ed agli artisti quel ruolo e quegli spazi, spirituali
  ed estetici, culturali e professionali, che pur erano stati
  riconosciuti dal legislatore del 1942 e poi erano stati
  sostanzialmente confermati da quelli del 1949, del 1960, del
  1975 e del 1978, in una diversa sintesi comunitaria nazionale
  nella quale anche all'arte deve essere riconosciuta dignità e
  irrinunciabile presenza organica nello Stato, dallo Stato e
  per lo Stato.
    Desideriamo infine sottolineare che la proposta di legge in
  questione riproduce la n. 1048 del 18 giugno 1992 (XI
  legislatura) per evidenziare la già lunga giacenza della
  proposta.
 
DATA=940427 FASCID=DDL12-371 TIPOSTA=DDL LEGISL=12 NCOMM= SEDE=PR NSTA=0371 TOTPAG=0009 TOTDOC=0010 NDOC=0002 TIPDOC=L DOCTIT=0000 COMM= FRL PAGINIZ=0001 RIGINIZ=014 PAGFIN=0004 RIGFIN=054 UPAG=NO PAGEIN=1 PAGEFIN=4 SORTRES= SORTDDL=037100 00 FASCIDC=12DDL0371 SORTNAV=0037100 000 00000 ZZDDLC371 NDOC0002 TIPDOCL DOCTIT0002 NDOC0002



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