| Onorevoli Colleghi! -- Nel 1942 veniva emanata una legge
altamente innovativa per la materia di cui trattava, legge che
oggi correntemente si definisce "del 2 per cento" e la cui
esatta titolazione, voluta allora espressamente da Benito
Mussolini, era quella di "Legge per l'arte negli edifici
pubblici" (legge 11 maggio 1942, n. 839) e tuttora in vigore
con similare dizione: "Norme per l'arte negli edifici
pubblici" (legge 29 luglio 1949, n. 717, che ha abrogato,
riproducendone i contenuti, la legge n. 839 del 1942), poi
modificata dalla legge 3 marzo 1960, n. 237.
Questa legge fu, a suo tempo, il coronamento di una
politica d'intervento per l'arte che poneva in quegli anni il
Governo italiano in una dimensione assolutamente nuova
rispetto a questo problema; infatti Marino Lazzari, direttore
della rivista Le Arti e preposto alla direzione generale
delle arti presso il competente Ministero, scriveva a questo
proposito: "Sotto questo titolo apparentemente prosaico, che
sembra rivelare un arido tecnicismo, si nasconde una delle
leggi più elevate e umanistiche che la storia ricordi, e certo
la legge più rivoluzionaria nel campo delle arti che
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mai governo abbia varato..." e più oltre affermava che
"nessun partito, nessun governo aveva mai previsto tanta larga
assistenza, un così attento incoraggiamento alle arti. Ma è
così che la civiltà di un popolo non si arresta alle
celebrazioni retoriche del passato, e non si isterilisce nella
catalogazione fallimentare della gloria trascorsa" (da In
Italia, l'arte ha da essere italiana?, Mondadori, Milano,
1942).
In effetti, per quanto possano aver affermato per anni i
detrattori del regime fascista, esso, particolarmente nella
persona di Benito Mussolini, ebbe a questo proposito una
condotta attenta e rispettosa della personalità degli artisti,
come si può rilevare sin dalle sue primissime prese di
posizione a questo riguardo: si consideri attentamente il
discorso che Mussolini pronunciò in occasione della prima
mostra del Novecento a Milano nel 1923, dove affermava che
"non si può governare ignorando l'arte e gli artisti; l'arte è
una manifestazione essenziale dello spirito umano; comincia
con la storia dell'umanità e seguirà l'umanità fino agli
ultimi giorni.
E in un paese come l'Italia sarebbe deficiente un Governo
che si disinteressasse dell'arte e degli artisti.
Dichiaro che è lungi da me l'idea di incoraggiare qualche
cosa che possa assomigliare all'arte di Stato. L'arte rientra
nella sfera dell'individuo.
Lo Stato ha un solo dovere: quello di non sabotarla, di
dare condizioni umane agli artisti, di incoraggiarli dal punto
di vista artistico e nazionale.
Ci tengo a dichiarare che il Governo che ho l'onore di
presiedere è un amico sincero dell'arte e degli artisti" (da
Il Popolo d'Italia del 27 marzo 1923).
Fra queste prime enunciazioni di principio e la
realizzazione della legge per le opere d'arte negli edifici
pubblici sono intercorsi invero molti anni, ma non si può
ignorare che un interessamento del Governo in questo senso era
già in atto da diverso tempo; infatti l'intervento di artisti
negli edifici pubblici era già precedente alla legge: non si
può misconoscere quanto fu fatto, ad esempio, per la
decorazione del Palazzo di giustizia a Milano, edificio che
rappresenta già di per se stesso, con le opere di oltre un
centinaio di artisti, uno spaccato sull'arte italiana a
cavallo fra le due guerre; ed ancora l'allestimento della
Mostra della rivoluzione fascista al quale parteciparono
artisti come Sironi, Funi, Marino Marini, Paulucci,
Prampolini, Dottori; gli affreschi di Ottone Rosai del
19351936 per la stazione di Firenze, i pannelli di Lorenzo
Viani per quella di Viareggio e sempre di Viani gli affreschi
al Collegio IV novembre per gli orfani del mare, al Lido di
Roma nel 1936; ed ancora l'affidamento a Sironi dell'affresco
"L'Italia fra le Arti e le Scienze" nella città universitaria
di Roma, affresco restaurato anni addietro da Carlo Siviero
con notevoli snaturamenti come dimostrò la mostra del giugno
1985, realizzata dall'università di Roma, dove erano esposti
gran parte dei bozzetti preparatori dai quali si evidenziava
come nell'opera di restauro fossero stati eliminati tutti i
simboli che si potevano riferire al regime fascista: pare che
nei primi anni cinquanta fosse stato richiesto a Sironi di
effettuare il restauro, che appunto prevedeva la cancellazione
dei simboli che si riferivano al periodo in cui l'opera era
stata realizzata, per cui si suppone che essendosi Sironi
rifiutato di sottostare a tale clausola, il restauro fu
affidato al Siviero, che evidentemente non si preoccupò più di
tanto dello snaturamento dell'opera.
Può essere interessante per meglio comprendere la tendenza
del Governo di allora rispetto a questo settore della vita
nazionale, anche se ciò ci allontana leggermente dallo
specifico argomento di questa proposta di legge, osservare un
altro aspetto della politica artistica di questi anni: nel
1940 l'allora ministro Bottai istituì un ufficio per l'arte
contemporanea presso la direzione generale delle antichità e
belle arti, le cui finalità si possono ricavare da
un'intervista rilasciata dallo stesso ministro alla rivista
Le Arti (11 marzo 1940), intervista nella quale
affermava che detto ufficio era "semplicemente un mezzo col
quale lo Stato si propone di tutelare il patrimonio artistico
dell'arte contemporanea
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e di esprimere tutto il contenuto educativo utile alla
Nazione. L'opera d'arte acquisita al patrimonio ideale della
Nazione è un bene da proteggere e da amministrare allo stesso
identico modo con cui lo Stato amministra e tutela le opere
d'arte antica". Bottai prevedeva quindi la realizzazione di un
archivio nominativo, fotografico e bibliografico che
raccogliesse tutti gli elementi relativi all'attività degli
artisti, e proseguiva affermando che il "nuovo ufficio si
occuperà anche di acquisti e di mercato" perché "l'artista
deve vivere del proprio lavoro. Lo Stato deve saper
organizzare all'artista una possibilità di smercio della
propria produzione artistica".
E se dovesse nascere il dubbio che questo ufficio
rappresentasse una forma di condizionamento statalistico da
parte del regime, in quell'attività umana che "rientra nella
sfera dell'individuo", sempre sullo stesso numero di Le
Arti troviamo un articolo di Giovanni Gentile, il quale,
prendendo proprio lo spunto dalla creazione di questo ufficio
per l'arte contemporanea, dopo aver rilevato che lo Stato ha
riconosciuto il valore del patrimonio artistico vivo afferma
che esso "non presumerà di trasformarsi in produttore diretto,
prescrivendo programmi più o meno astratti, ma falsi sempre in
misura della loro astrattezza. Lo Stato contiene il cittadino
e s'immedesima con esso. Contiene l'arte perché il cittadino è
artista; ma esso non si sostituisce né all'artista né al
filosofo, come non si sostituisce al medico né
all'agricoltore. Sovrapponendo l'arte ad arte, si
staccherebbero dalla fonte della vita, che è nel concreto
cittadino".
Ma, tornando all'origine del nostro discorso, era, la legge
in oggetto, nata con il preciso scopo di creare condizioni
favorevoli all'affermazione dell'arte e degli artisti italiani
offrendo loro delle concrete possibilità operative, favorendo
nel contempo la realizzazione di quel rapporto fra arte e
ambiente, di cui ancor oggi si parla tanto ma per cui si fa
assai poco: dal dopoguerra ad oggi essa è stata sempre più
disattesa, nonostante che l'articolo 2- bis della legge
n. 717 del 1949, introdotto dall'articolo 4 della legge n. 237
del 1960, reciti esattamente che: "Nelle operazioni di
collaudo delle costruzioni di cui alla presente legge il
collaudatore dovrà accertare sotto la sua personale
responsabilità l'adempimento degli obblighi di cui
all'articolo 1.
In difetto la costruzione dovrà essere dichiarata non
collaudabile fino a quando gli obblighi di cui sopra siano
stati adempiuti o l'amministrazione inadempiente abbia versato
la somma relativa alle opere mancanti maggiorata del 5 per
cento alla soprintendenza alle gallerie competente per
territorio, la quale si sostituisce all'amministrazione
interessata per l'adempimento degli obblighi di legge".
Se in Italia si facesse un censimento di tutti gli edifici
pubblici carenti di detti obblighi di legge non crediamo di
andare errati affermando che si offrirebbe agli artisti
italiani la possibilità di operare concretamente per lungo
tempo: solo a Genova riteniamo che nulla sia stato fatto,
nonostante che gli edifici siano stati collaudati ormai da
molti anni, relativamente alla sede del tribunale in Portoria,
agli, allora, nuovi edifici amministrativi ed alla nuova sala
consiliare del comune di Genova, nonché al palazzo della
regione Liguria in via Fieschi. Tutti edifici in cui il valore
della cifra che avrebbe dovuto essere destinata alle opere
d'arte supera ovviamente l'importo dei due milioni di lire per
cui, come stabilisce l'articolo 2, secondo comma, della legge
n. 717 del 1949, come sostituito dall'articolo 3 della legge
n. 237 del 1960: "Qualora il valore complessivo delle opere
d'arte da eseguirsi superi i due milioni di lire, le
amministrazioni provvederanno all'assegnazione mediante
concorso a carattere nazionale", adeguatamente pubblicizzato e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Le cause del degrado di questa legge sono a nostro parere
molteplici; è chiaro che in primis va posto il
disinteresse e la trascuratezza delle amministrazioni
nell'adempiere gli obblighi a cui sono tenute per dovere
d'ufficio, nonostante il gran parlare che fanno di arte e
cultura: ma scriveva Ardengo Soffici nel suo "Taccuino di Arno
Borghi" (Vallecchi, Firenze 1933) che
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"Dove meno si fa arte, sempre si parla d'arte. Ossia: chi
meno fa arte, più ne parla; l'estetica prospera quando l'arte
stenta"; in secundis l'inadeguatezza delle
organizzazioni di categoria degli artisti, che dovrebbero
essere quelle che maggiormente premono per l'applicazione di
quella che è forse l'unica legge che, bene o male, riguarda
concretamente gli artisti e riconosce loro un ruolo perché la
commissione giudicatrice nei concorsi nazionali, formata di
nove elementi, comporta, come recita l'articolo 2, la presenza
di "tre rappresentanti dei pittori e scultori, nominati dal
Ministero della pubblica istruzione (ora invero da quello per
i beni culturali ed ambientali) su designazione delle
associazioni sindacali di categoria a carattere nazionale e
maggiormente rappresentative".
Tanto, onorevoli colleghi, si poteva leggere sul Secolo
d'Italia del 1^ dicembre 1989 in un articolo a firma di
Giovanni B. Frangini e che ci sentiamo di condividere parola
per parola. Anzi, più di due anni dopo quelle considerazioni
sembrano assumere ancora maggiore autorità dato che
l'inadempienza dell'esecutivo al dettato della legge si è
decisamente aggravata.
Ed è per comprendere sino in fondo i motivi della
incredibile, e inspiegabile, mancata attuazione della legge,
constatata personalmente oltre che sul campo ed in colloqui
con molti artisti italiani, anche dalle risposte del Ministro
per i beni culturali
e ambientali ad interim - che è anche il capo
dell'esecutivo - a taluni atti ispettivi del primo dei
firmatari di questa proposta e poter poi articolare i
conseguenti atti parlamentari di censura e di indirizzo nei
confronti del Governo, che proponiamo con questa iniziativa
legislativa la istituzione di una Commissione parlamentare
d'inchiesta secondo quanto è specificato nell'articolato. A
Napoli, a Caserta, nelle loro province, nelle centinaia dei
loro comuni - molti dei quali interessati dalla ricostruzione
post-sismica - non risulta ad esempio che la legge "del 2 per
cento", pur in presenza di migliaia e migliaia di opere
pubbliche (dal centro direzionale agli uffici delle poste e
telecomunicazioni, dagli ospedali alle opere viarie) sia stata
mai applicata. Ed è una vergogna!
Confidiamo nella vostra approvazione per recuperare
all'arte ed agli artisti quel ruolo e quegli spazi, spirituali
ed estetici, culturali e professionali, che pur erano stati
riconosciuti dal legislatore del 1942 e poi erano stati
sostanzialmente confermati da quelli del 1949, del 1960, del
1975 e del 1978, in una diversa sintesi comunitaria nazionale
nella quale anche all'arte deve essere riconosciuta dignità e
irrinunciabile presenza organica nello Stato, dallo Stato e
per lo Stato.
Desideriamo infine sottolineare che la proposta di legge in
questione riproduce la n. 1048 del 18 giugno 1992 (XI
legislatura) per evidenziare la già lunga giacenza della
proposta.
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