| 1. E' istituita una Commissione parlamentare di inchiesta
con lo scopo di accertare, relativamente al periodo compreso
tra la data di entrata in vigore della legge 29 luglio 1949,
n. 717, e la data di entrata in vigore della presente legge,
con particolare riferimento agli effetti prodotti dalle leggi
3 marzo 1960, n. 237, e 5 agosto 1975, n. 412, nonché dal
decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54:
a) quali costruzioni di nuovi edifici pubblici e
quali ricostruzioni di edifici pubblici distrutti per causa di
guerra, siano state effettuate dalle amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché dalle regioni,
dalle province, dai comuni e da qualunque altra società,
azienda od ente pubblico, eccezion fatta per le costruzioni e
ricostruzioni di edifici destinati ad uso industriale o di
alloggi popolari, nonché per gli edifici a qualunque uso
destinati comportanti una spesa non superiore a 50 milioni di
lire e, dopo l'entrata in vigore della legge 5 agosto 1975, n.
412, e del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 817, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 febbraio 1979, n. 54, per
gli edifici scolastici;
b) quale spesa totale per la costruzione o
ricostruzione degli edifici di cui alla lettera a),
ancorché effettuata per lotti separati ed anche in tempi
successivi, sia stata prevista nei relativi progetti;
c) quale fosse, per ciascuno degli edifici di cui
alla lettera a), la quota del 2 per cento da destinare
all'abbellimento di essi mediante opere d'arte, al netto delle
somme previste per opere di decorazione generale;
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d) quali progetti contenessero l'indicazione di
massima delle opere d'arte di cui alla lettera c) ed il
computo del relativo importo e quali non lo contenessero;
e) per quali degli edifici per i quali era stata
prevista una indicazione di massima di tutte le opere d'arte
ed il computo del relativo importo, fosse indicata la
realizzazione in sito di opere di pittura e scultura e per
quali invece la effettuazione di acquisti ed ordinazioni di
opere d'arte mobili di pittura e scultura;
f) per l'esecuzione delle opere d'arte, di valore
non superiore a due milioni di lire e per ciascuno degli
edifici interessati, a favore di quali artisti e secondo quali
criteri sia caduta la scelta da parte della amministrazione
sul cui bilancio gravava la spesa, in concorso con il
progettista della costruzione ed il soprintendente competenti
per territorio, o da parte dell'artista designato;
g) per l'assegnazione delle opere d'arte da
eseguirsi, di valore complessivo superiore ai due milioni di
lire, se per ciascuno degli edifici sia stato bandito e come e
dove sia stato pubblicizzato il concorso a carattere nazionale
e chi l'abbia vinto, e da chi sia stata formata la commissione
giudicatrice, avuto riguardo alle partecipazioni fissate
dall'articolo 2 della legge 29 luglio 1949, n. 717, sia nel
testo originario, sia nel testo risultante dalle modifiche
apportate dall'articolo 3 della legge 3 marzo 1960, n. 237, ed
in particolare chi siano stati i commissari aventi la
qualifica di artisti o critici d'arte, e quelli rappresentanti
dei pittori e scultori nominati dal Ministero della pubblica
istruzione su designazione delle associazioni di categoria a
carattere nazionale e maggiormente rappresentative. Al
riguardo quali esse siano, quando siano state costituite, dove
abbiano sede e come ne sia stato valutato il grado di maggiore
rappresentatività e rispetto a quali altre;
h) per ciascuno degli edifici, chi sia stato il
collaudatore e, dovendo egli accertare sotto la propria
personale responsabilità
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l'adempimento degli obblighi di cui alla citata legge
n. 717 del 1949, se dagli atti di collaudo risulti tale
conformità degli edifici o la loro non collaudabilità; in tale
ultimo caso chi ne abbia autorizzato in ciascun caso l'uso;
i) per quali edifici dichiarati non collaudabili il
collaudo sia avvenuto successivamente grazie all'avvenuto
accertamento dell'assolvimento tardivo degli obblighi
concernenti l'adempimento relativo all'esecuzione o acquisto
di opere d'arte o del versamento delle somme relative alle
opere mancanti, maggiorate del 5 per cento, alla
soprintendenza competente per territorio;
l) per quali edifici la soprintendenza risulti
essersi effettivamente sostituita alle amministrazioni
interessate per l'adempimento degli obblighi di legge, come in
ciascun caso abbia in concreto operato ed in qual caso invece
ciò non sia ancora avvenuto;
m) a quale importo complessivo ammontino i
versamenti dovuti e quelli realmente effettuati alle
soprintendenze;
n) quali edifici risultino collaudati senza che ciò
potesse legittimamente avvenire, a causa degli inadempimenti
dell'obbligo di destinare il 2 per cento della spesa totale ad
opere d'arte;
o) se le competenze dei collaudatori degli edifici
di cui alla lettera n) siano state ugualmente liquidate
e da chi e per quali importi;
p) se in presenza di collaudi privi dell'essenziale
requisito dell'avvenuto accertamento dell'adempimento degli
obblighi nei casi di cui alle leggi citate, i collaudatori
siano stati sospesi e comunque non risultino destinatari di
altri incarichi di collaudo;
q) dell'importo del 2 per cento da trattenersi
sulle somme liquidate agli artisti e in favore della Cassa
nazionale assistenza belle arti, istituita con legge 25 maggio
1936, n. 1216, quali somme risultassero dovute ed
effettivamente versate e quali non dovute;
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r) quali risultanze di bilancio e di gestione la
Cassa di cui alla lettera q) presenti ed in qual misura
incidano sulle entrate le trattenute di cui alla medesima
lettera q).
2. La Commissione ha facoltà di proporre, a conclusione del
suo mandato, misure di ordine legislativo ed
amministrativo.
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