| 1. La Commissione è composta di dodici senatori e dodici
deputati nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato
della Repubblica e dal Presidente della Camera dei
deputati.
2. Dai Presidenti delle due Camere, di intesa, è altresì
nominato il presidente della Commissione che, ad ogni effetto,
fa parte della stessa.
3. La Commissione elegge nel suo seno due segretari.
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