| (Servizio militare e
servizio di protezione civile).
1. I soggetti alla leva ai sensi dell'articolo 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n.
237, che risultino idonei, svolgono, se non si siano
dichiarati obiettori di coscienza ai sensi delle norme
vigenti, un servizio militare nelle Forze armate, secondo le
modalità previste dalla presente legge, o, nel caso risultino
in esubero rispetto alle esigenze delle Forze armate, un
servizio di protezione civile.
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