| (Servizio militare di leva).
1. La durata del servizio militare di leva è di sei
mesi. Al termine di tale periodo coloro che abbiano svolto il
servizio sono a disposizione per ulteriori sei mesi, per
esigenze di difesa territoriale, prendendo parte ad attività
addestrative settimanali della durata di ventiquattro ore e
risiedendo presso il loro domicilio; tali soggetti possono
altresì essere richiamati in servizio nelle rispettive unità
di appartenenza in caso di mobilitazione.
2. Il servizio militare di leva è svolto nella regione di
residenza dell'arruolato, con possibilità di spostamento nelle
regioni confinanti a fini addestrativi e di servizio.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro della difesa, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, è emanato, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento per l'attuazione del presente articolo, con il
quale si rivede, in particolare, l'organizzazione
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delle Forze armate e la loro dislocazione territoriale,
e si indicano criteri e modalità di programmazione del numero
dei militari di leva necessari in relazione alle esigenze ed
al gettito di leva ipotizzato.
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