| (Servizio di protezione civile).
1. I cittadini obbligati alla leva, abili ed arruolati,
che risultino in esubero rispetto alle esigenze delle Forze
armate per il completamento degli organici programmati, sono
destinati, tenendo conto delle preferenze espresse al momento
del reclutamento, al servizio di protezione civile, con
compiti di tutela dell'integrità della vita, dei beni, degli
insediamenti e dell'ambiente dai danni o dal pericolo di danni
derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri
eventi calamitosi.
2. Il servizio di protezione civile è organizzato dalla
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della
protezione civile, ha una durata di dodici mesi ed è prestato
presso le regioni, le province o i comuni di residenza degli
arruolati.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei
ministri, sentite le Commissioni parlamentari, è emanato, ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento di attuazione del presente articolo, con cui si
provvede all'organizzazione delle strutture territoriali di
protezione civile che impieghino cittadini in servizio di
leva, coordinandole in particolar modo con quelle del Corpo
dei vigili del fuoco.
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