| (Carattere difensivo dello strumento militare e
sperimentazione della difesa civile nonviolenta).
1. Il modello di difesa, l'addestramento ed i sistemi
d'arma delle Forze armate italiane hanno carattere
esclusivamente difensivo, in conformità con i princìpi fissati
dall'articolo 11 della Costituzione.
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2. Tutti i giovani che prestano servizio di leva, sia nelle
Forze armate sia nel servizio di protezione civile, sono
addestrati alla difesa civile nonviolenta.
3. Per l'attuazione di quanto stabilito dal comma 2, il
Governo, d'intesa con gli enti locali e con gli enti abilitati
all'accoglimento di obiettori di coscienza in servizio civile,
promuove l'istituzione di una Scuola nazionale di formazione
alla difesa civile nonviolenta. Al termine della frequenza dei
corsi di tale scuola si consegue un diploma, che costituisce
condizione necessaria per l'addestramento alla difesa civile
nonviolenta dei giovani in servizio di leva.
4. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Ministro della difesa, sentite
le competenti Commissioni parlamentari, è emanato, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
regolamento di attuazione del presente articolo.
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