| (Cooperazione internazionale
alla pace e alla sicurezza).
1. In applicazione dell'articolo 11 della Costituzione,
l'Italia rifiuta la guerra come mezzo di soluzione delle
controversie internazionali, recepisce princìpi e contenuti
della Carta delle Nazioni Unite e dei trattati internazionali
sui diritti umani e dei popoli partecipando alle iniziative di
cooperazione internazionale per la pace e la sicurezza
esclusivamente in coerenza con tali prescrizioni.
2. Nell'ambito dei princìpi di cui al comma 1, l'Italia
partecipa con propri reparti ad azioni di cooperazione ed
interposizione di forze disarmate e ad azioni di pubblica
sicurezza decise dalle Nazioni Unite.
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