| (Forze volontarie disarmate
di protezione internazionale).
1. Al fine di garantire un'adeguata partecipazione dello
Stato italiano ai compiti di cui all'articolo 5, è istituito
un servizio
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volontario di protezione internazionale nell'ambito del
servizio di protezione civile, formato da 10.000 volontari, di
preferenza obiettori di coscienza, per interventi non armati
di soccorso, cooperazione, protezione civile e interposizione
nonviolenta.
2. Le spese sostenute da enti convenzionati per l'utilizzo
di obiettori di coscienza in servizio civile o da enti di
volontariato internazionale per partecipare ad iniziative
all'estero volte a garantire la pace internazionale,
preventivamente programmate ed accettate dagli Stati
ospitanti, sono a carico del bilancio dello Stato.
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