| (Modalità di arruolamento, durata, trattamento economico e
benefìci delle forze volontarie).
1. Tutti i cittadini che siano stati dichiarati abili
per il servizio di leva possono
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presentare domanda di arruolamento nei servizi volontari
disarmati ed armati di cui agli articoli 6 e 7.
2. I cittadini di sesso femminile partecipano senza alcuna
discriminazione alle selezioni per il reclutamento nei servizi
volontari disarmati ed armati di cui agli articoli 6 e 7.
3. La durata del servizio volontario è di tre anni, non
rinnovabile per più di una volta.
4. Ai volontari di cui agli articoli 6 e 7 compete il
trattamento economico previsto per i Carabinieri.
5. Il 10 per cento dei posti da coprire annualmente
nell'Arma dei carabinieri, nel Corpo della Guardia di finanza,
nella Polizia di Stato, nel Corpo di polizia penitenziaria,
nel Corpo forestale dello Stato e nei corpi di polizia
municipale, è riservato ai cittadini che abbiano prestato
senza demerito servizio nelle forze volontarie, con diritto di
obiezione all'uso delle armi.
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