| (Riduzione programmata
della spesa militare).
1. L'attuazione della presente legge dovrà comportare la
riduzione programmata della spesa militare in relazione alla
necessità di riduzione del debito pubblico.
2. La riduzione programmata di cui al comma 1 deve
consentire, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, una diminuzione delle spese per la
difesa di almeno il 30 per cento, in termini reali, rispetto
alle spese previste nello stato di previsione del Ministero
della difesa per l'anno 1994.
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