| (Norme transitorie).
1. La partecipazione dell'Italia alle operazioni
contemplate dall'articolo 5, me-
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diante contingenti composti da forze volontarie, di cui agli
articoli 6 e 7, è subordinata alla deliberazione di cui al
comma 1 dell'articolo 8, e non può comunque consistere in
interventi fuori dai confini nazionali non espressamente
previsti da risoluzioni dell'ONU, che assumano carattere di
aggressione militare o che comunque siano in contrasto con i
princìpi e le prescrizioni della Carta delle Nazioni Unite.
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