| Onorevoli Colleghi! -- L'applicazione automatica del
comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142,
con la provincializzazione obbligatoria delle comunità montane
interprovinciali, realizza un effetto fortemente negativo per
l'azione di promozione, tutela e valorizzazione delle zone
montane, in quanto pregiudica l'omogeneità geografica,
ambientale e socio-economica di comprensori montani unitari,
consolidati da tempo, ancorché appartenenti a due o più
province come quello dei Monti Aurunci nel Lazio, a cavallo
tra le province di Frosinone e di Latina, che dovrebbe essere
innaturalmente suddiviso in due comunità montane (una per
ciascuna provincia).
Per evitare questa evidente, e sicuramente non voluta,
distorsione legislativa
che, tra l'altro, prevede un aumento degli enti montani
in palese contrasto con le ipotesi di razionalizzazione
amministrativa e di contenimento della spesa pubblica, si
vuole arrivare, con la presentazione della seguente proposta
di legge, ad una più razionale amministrazione e gestione del
territorio montano.
La presente proposta di legge prevede l'inserimento delle
parole "di norma" al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8
giugno 1990, n. 142, tra le parole "parzialmente montani" e
"della stessa provincia", e propone di dare alle regioni la
possibilità di regolare i rapporti tra quelle comunità montane
costituite tra comuni montani e parzialmente montani di più
province.
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