| 1. Al comma 1 dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990,
n. 142, dopo le parole: "parzialmente montani" sono inserite
le seguenti: "di norma".
2. All'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, è
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"4- bis. Le regioni provvedono a regolare i rapporti
tra le comunità montane costituite tra comuni montani e
parzialmente montani di più province".
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