| Onorevoli Colleghi! -- L'associazionismo nel nostro Paese
sta acquistando sempre più peso nella determinazione dei
rapporti tra istituzioni e società civile; negli ultimi tempi,
anche a causa della grave crisi istituzionale, il lavoro
svolto dalle associazioni sta diventando sempre più oberante,
ma a causa dei limitati mezzi economici di queste
organizzazioni di volontariato non tutte le richieste dei
cittadini possono essere soddisfatte. Più volte, con scarsi
risultati e sensibilità, si è tentato di dare un sostegno a
quegli enti ed associazioni che con limitati mezzi svolgono
molteplici attività per il bene dell'intera comunità, per la
salvaguardia dell'ambiente naturale e del patrimonio
culturale ed artistico e per la difesa degli animali.
Il fine di questa proposta di legge è quello di dare a
tutti i cittadini organizzati in forme associative senza fine
di lucro quel sostegno e quella legittimità che finora è stata
inspiegabilmente negata, anche se diversi soggetti pubblici e
privati hanno già riconosciuto, e in vario modo legittimato,
l'operato, le capacità e le finalità del mondo associativo.
Più volte, ed in varie legislature, proposte di legge per
l'associazionismo sono state oggetto di interesse diffuso e di
grandi attese per quel mondo associativo, ricco e pluralista,
che ha anticipato nel nostro Paese anche temi
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attuali come la riforma della politica e dei rapporti tra
cittadino ed istituzioni, ma, nonostante i buoni propositi,
non è stata approvata alcuna legge di riconoscimento, né
tantomeno di sostegno per il mondo associativo.
L'approvazione di una normativa sull'associazionismo
sarebbe perfettamente in linea con quei princìpi
costituzionali che garantiscono ai cittadini la partecipazione
alla organizzazione sociale, politica e culturale del
Paese.
Questa proposta di legge affronta con chiarezza il problema
delle risorse e dei mezzi delle associazioni, eliminando il
rischio del ricorso a finanziamenti illeciti; infatti il
meccanismo di finanziamento previsto riconosce ai cittadini la
facoltà di concorrere al finanziamento di enti o associazioni
che perseguono finalità umanitarie, di salvaguardia
dell'ambiente naturale, degli animali e del patrimonio
culturale e artistico, attraverso la previsione della
possibilità di detrarre le contribuzioni private dall'imposta
sul reddito annuale. Questa soluzione garantisce a tutti i
cittadini uguali opportunità di scelta e un rapporto diretto
di consenso chiaro e trasparente.
L'articolo 1 della proposta di legge riconosce e tutela il
valore culturale, sociale e morale del libero associazionismo
senza fine di lucro.
L'articolo 2 prevede la promozione delle diverse forme
associative e il consolidamento di quelle esistenti.
L'articolo 3 individua l'ambito di applicazione.
L'articolo 4 prevede l'istituzione presso la Presidenza del
Consiglio dei ministriDipartimento per gli affari sociali di
un fondo destinato al finanziamento degli enti e delle
associazioni e attribuisce al Ministro per gli affari sociali
la facoltà di stabilire le modalità di ripartizione del fondo
tra gli enti e le associazioni che ne abbiano diritto.
L'articolo 5 prevede l'istituzione presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri di un elenco degli enti e delle
associazioni beneficiari delle disposizioni della presente
legge e i requisiti in base ai quali si può fare richiesta di
iscrizione.
L'articolo 6 prevede che i consigli comunali, in base a
quanto disposto dalla legge n. 142 del 1990, devono prevedere
nei loro statuti forme e modi, per enti e associazioni, per la
fruizione di strutture pubbliche.
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